domenica 21 settembre 2014

Permesso breve






La Tecnica della Scuola – 19/09/2014 – Le ore di permesso breve vanno recuperate
Lucio Ficara Giovedì, 18 Settembre 2014

Le norme che regolano i permessi brevi sono contenute nell’articolo 16 del CCNL in vigore.

Quando si chiedono al dirigente scolastico, per esigenze personali, permessi  brevi della durata non superiore della metà del proprio orario di servizio è necessario mettere nel conto che le ore devono essere recuperate entro  i due mesi lavorativi successivi.
Le norme contrattuali che regolano l’istituto del permesso breve per i docenti e per il personale, sono scritte nell’art.16 del CCNL scuola 2006-2009. Nel comma 2 del su citato articolo è evidenziato che  i permessi sono fruibili nel limite delle 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale Ata, mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Questo significa che se un docente ha 10 ore di part time o 9 ore di spezzone, il monte orario annuo richiedibile per permessi brevi è rispettivamente 10 e 9 ore.
Il comma 3 dell’art.16 prevede che il docente che ha fruito delle ore di permesso, è tenuto, entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Se il docente si dovesse rifiutare di recuperare queste ore, o se comunque il recupero non dovesse avvenire per cause imputabili allo stesso docente, l’Amministrazione provvede a trattenere dallo stipendio del suddetto insegnante una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Talora è capitato che docenti che avrebbero dovuto recuperare le ore di permesso breve fruito, ad esplicita richiesta di svolgere una prima ora per sostituire un collega assente, non abbiano accettato perché questo avrebbe significato arrivare a scuola un’ora prima.
In questo caso non essendoci nessun legittimo impedimento da parte del docente, il mancato recupero dell’ora di permesso breve è pienamente imputabile all’insegnante. Diventa così legittima da parte dell’Amministrazione la procedura di trattenuta dallo stipendio dell’ora non recuperata.
Se invece un’ora da recuperare, per la fruizione di permesso breve, non viene recuperata perché la docente che avrebbe dovuto farla si ammala e chiede un giorno di malattia, nessuna trattenuta può essere fatta in quello che è configurabile come un legittimo impedimento non imputabile al docente. Sta comunque alla deontologia di ognuno, mettersi a disposizione della scuola, anzichè fare finta di niente, per recuperare tutte le ore di permesso breve fruite.

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

Nessun commento:

Posta un commento