domenica 7 dicembre 2014

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.circolare n. 2 del 17 febbraio 2014







Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del DLgs 165/2001 (comma introdotto dall'art. 
16, comma 9, legge n. 111 del 2011) recitava:  “Nel caso in cui l'assenza per 
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di  attestazione 
rilasciata dal medico o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita 
o la prestazione.”

Successivamente, con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono state apportate le seguenti 
modifiche (in grassetto le aggiunte e tra parenti quadre la cancellazione): “Nel caso in 
cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici [l’assenza è giustificata] il permesso è giustificato 
mediante la presentazione di  attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico 
o dalla struttura, anche  privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa 
da questi ultimi mediante posta elettronica.”

Il DFP, con la circolare n. 2 emanata il 17 febbraio 2014, 
ha impartito disposizioni a tutte le pubbliche amministrazioni interpretando la suddetta 
legge con molte forzature non condivisibili, inaccettabili e per molti aspetti 
anche inapplicabili.

Si riportano, in corsivo, i contenuti salienti della circolare con evidenziate in grassetto 
le parti che creano problemi e che la FLC CGIL contesta.
l'art. 4, comma 16 bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha novellato il comma 5 
ter dell'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sulle assenze per visite, 
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, mentre resta invariato il regime della giustificazione dell'assenza 
di cui al comma 1 del medesimo articolo.

La suddetta modifica “avrebbe” previsto che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia 
luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici 
il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine 
all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la 
visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”
Pertanto, al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma, considerato 
altresì che alcune amministrazioni hanno chiesto chiarimenti circa la sua portata, 
il DFP ha ritenuto necessario fornire i seguenti indirizzi applicativi: “a seguito 
dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei 
permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, 
o di istituti contrattuali similari o alternativi(come i permessi brevi o la banca delle ore)”.

…. (omissis)

Dall'attestazione debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la 
redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita 
o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla 
struttura sanitaria erogante la prestazione. Al riguardo, va chiarito che l'attestazione 
di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare 
l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la comunicazione impropria 
di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione somministrata.

…. (omissis)

fonte: http://www.flcgil.it/

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