Nuovo vademecum sui permessi elettorali
Permesso per lo svolgimento della
campagna elettorale.
Per lo svolgimento della campagna elettorale non sono
previsti specifici permessi. Ai sensi del telefax 3121 del 17.4.96 della
Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica, il docente con
contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento della campagna elettorale
in qualità di candidato alle elezioni amministrative, politiche ed
europee , può utilizzare, anche cumulativamente, giorni di permesso
nell’ambito dei cosiddetti permessi retribuiti ( 3gg+6gg ) previsti dal
contratto di lavoro, art. 15 del CCNL 29.11.2007.
Il docente assunto con contratto a tempo determinato per
l’intero anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle
attività didattiche (30 giugno), per lo svolgimento della campagna
elettorale, ha diritto a fruire di giorni di permesso nell’ambito dei sei giorni di
premesso senza alcuna retribuzione, ai sensi al comma 7 dell’art 19 del CCNL
29.11.2007.
Aspettativa per svolgere la
campagna elettorale.
Al fine di svolgere la campagna elettorale in
qualità di candidato, sia il docente con contratto a tempo indeterminato
sia quello con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 18 del
CCNL 29.11.2007, possono fruire altresì di un periodo di aspettativa per
motivi personali con la perdita sia della retribuzione sia del computo del
trattamento di quiescenza e di previdenza per il relativo periodo.
Permesso
per esercitare la funzione di presidente, scrutatore nel seggio elettorale e
per svolgere la funzione di rappresentante di lista.
Al docente con contratto a tempo indeterminato e determinato
(anche al supplente nominato dal dirigente scolastico in sostituzione del
collega momentaneamente assente), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi
elettorali per le elezioni del Parlamento ( nazionale ed europeo), per le elezioni
comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni
referendarie, ai sensi dell’art. 119 del DPR 30.3.1957 n. 361 e
dell’art. 1 della legge 29.1.1992
n. 69, è riconosciuto il diritto di assentarsi per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.
L’assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli
effetti, al rientro il docente dovrà produrre produrre
l’attestazione dell’avvenuto assolvimento delle funzioni
Essendo
l'attività prestata presso i seggi equiparata, ai sensi del 2° comma
art. 119 della Legge 361/57) ad attività lavorativa, non è
consentito richiedere al docente prestazioni lavorative nei giorni coincidenti
con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio,
già programmati, fossero stati collocati in orario diverso da quello di
impegno presso i seggi elettorali. Per l’impegno in giorni festivi (la
domenica o eventuale altro giorno festivo) è previsto, ai sensi
dell’art. 35 del DPR 10.1.1957 n. 3, il riposo compensativo (art. 11
Legge 21.3.1990 n. 53). I docenti che fruiscono di un orario di servizio
distribuito in cinque giorni settimanali, con l’esclusione della giornata
del sabato, qualora sono impegnati
in tale giornata per assolvere le funzioni di componente di seggio elettorale,
hanno titolo al recupero con altro
giorno lavorativo da fruire in un periodo immediatamente successivo
all’impegno presso i seggi elettorali ( Sentenza Corte Costituzionale n.
452 del 1991 ) ovvero da concordare da parte del docente con il dirigente
scolastico anche in rapporto alle esigenze di servizio (cfr. C.M. 14.6.1990 n.
160). Nei casi in cui le operazioni di scrutinio si protraessero oltre la
mezzanotte del lunedì, si dovrà considerare il martedì
come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di
diritto al riposo dovrebbero essere il mercoledì ed eventualmente il
giovedì. Durante i giorni di assenza e di riposo, i docenti con contratto a tempo indeterminato e
determinato possono essere sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano
obblighi di servizio di insegnamento e non vi sia altro personale docente a
disposizione, mediante l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
supplenze brevi o temporanee.
Di seguito si trascrive la CM n.
160 del 14.6.1990 e si ri un nostro modello di
richiesta di permesso per i componenti il seggio elettorale.
C.M. 14 giugno 1990, n. 160.-Personale
statale chiamato ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in
occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali o
di referendum. Giorni di assenza dal servizio e di riposo compensativo
retribuiti. Art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
Si trascrive per opportuna conoscenza e norma, la seguente
C.M. 8 maggio 1990, prot. n. 50556/10.0.235,
(Pres. Cons. Ministri, Dip. Funzione Pubblica - Serv. Studi e Legislazione), relativa all'oggetto:
"Relazione numerosi quesiti rivolti da diverse
pubbliche amministrazioni, comunicasi che articolo 11 recente Legge 21 marzo
1990, n. 53 recante misure urgenti atte garantire maggiore efficienza
procedimento elettorale habet modificato normativa
prevista dal T.U. approvato con art. 19 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361
stabilendo che occasione consultazioni elettorali disciplinate da leggi
Repubblica aut Regioni, coloro che adempiono funzioni presso uffici elettorali,
ivi compresi rappresentanti lista o gruppo candidati, nonché occasione
referendum rappresentanti partiti aut gruppi politici et
promotori referendum medesimi, habent diritto di
assentarsi da lavoro per intero periodo corrispondente at durata relative
operazioni.
Disposizione suddetta statuisce altresì che giorni
assenza da lavoro sunt considerati, a tutti gli
effetti, giorni attività lavorative.
Tenuto conto che funzioni elettorali aut referendarie
coinvolgono anche giorno domenicale, ritienesi, ambito competenza, che per
dipendenti civili Stato trovi applicazione in fattispecie indicate disciplina
riposo compensativo settimanale previsto da art. 35 T.U. approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, mentre per dipendenti restanti pubbliche
amministrazioni applicansi disposizioni prescritte da relativi ordinamenti
intese garantire medesima finalità.
Relativamente dipendenti che, at sensi vigenti
disposizioni normative, fruiscono orario servizio distribuito cinque giorni
settimanali, esclusa pertanto giornata sabato, dipendenti medesimi, qualora sunt impegnati tale giornata per espletamento funzioni
anzidette, habent titolo recupero con altro giorno
lavorativo che amministrazioni appartenenza determineranno in rapporto esigenze
servizio.
Amministrazioni in indirizzo sunt
invitate conferire massima diffusione at presente circolare".
Durante i giorni di assenza e di riposo di cui sopra, il
personale in questione ha titolo alla retribuzione, come se avesse prestato il
normale servizio di istituto o presso l'ufficio o istituzione scolastica o
educativa di appartenenza.
Si chiarisce, con l'occasione, che durante i suddetti giorni di
assenza e di riposo i docenti di ruolo e non di ruolo possono essere
sostituiti, qualora nei giorni in questione abbiano obblighi di servizio di
insegnamento e non vi sia altro personale a disposizione, mediante
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di supplenze brevi o
temporanee, a seconda che trattisi, rispettivamente, di docenti di scuole
secondarie, di licei artistici o di istituti d'arte, ovvero di docenti di
scuole materne o elementari.
Eventuali
quesiti in ordine a quanto sopra vanno rivolti alla direzione generale,
ispettorato o servizio di questo Ministero competente in relazione alla
categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.
I Provveditori agli studi, i Sovrintendenti Scolastici di
Trento e per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole
in lingua tedesca e delle località ladine sono pregati di riprodurre la
presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative
delle rispettive circoscrizioni, compresi i Direttori delle Accademie di Belle
Arti, di Danza e di Arte Drammatica e dei Conservatori di musica, per gli
adempimenti di competenza.
Al dirigente scolastico………………………….
Oggetto:
permessi retribuiti per i componenti il seggio elettorale ins/prof………………………
Il/La sottoscritt.. ins/prof……………………………………………nat..
a………………………
il…………………residente
a…………………..via/piazza……………………………...........n… in servizio presso questa scuola per
l’insegnamento di…………………………………….
COMUNICA
che è stato/a
nominato/a ( presidente, scrutatore, rappresentante di lista) alle prossime
elezioni (politiche, amministrative, referendum) che si terranno il giorno…………..
CHIEDE, ai sensi della
legge 21.3.1990, n. 53 il permesso retribuito per partecipare a tutte le
operazioni relative alle suddette
elezioni. Allega alla presente copia della nomina. Si riserva al rientro in
sede di presentare l’attestato di partecipazione.
Data……………………
Firma………………………………….
Permesso elettorale per esercitare
il diritto di voto.
La materia è disciplinata dalla circolare della ragioneria
generale dello stato Igop n. 23 del 10.3.1992. La
concessione del permesso per recarsi a votare in comune diverso da quello della
sede di servizio, ai sensi dell’ art. 118 del DPR 30.3.1967 n. 361, è previsto
solo nell’ipotesi in cui il docente risulti trasferito di sede
nell’approssimarsi delle elezioni, anche nel caso in cui , pur avendo provveduto
nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza,
non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della
nuova sede di servizio. Al docente può essere riconosciuto ai
docenti con contratto a tempo
indeterminato e determinato che dimostrino di aver ottemperato al trasferimento
della residenza nella località sede di servizio nei termini previsti
dall’art. 13 del DPR 30.5.1989, nota 6719 dell’1.12.1992 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Distanze da 350 a 700 chilometri. 1 giorno - Distanze oltre i 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia e viceversa. 2 giorni "
Qualora ricorra la predetta
circostanza, al docente va riconosciuto, oltre al permesso per
l’esercizio del diritto di voto anche il trattamento di missione entro i
limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto
indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.
Il docente che non si
trova nella situazione sopra descritta non può beneficiare del permesso
elettorale, si ricorda che l’art. 10 della legge 22.1.1966, n. 1 ha da molto tempo soppresso la
facoltà di mantenere l’iscrizione nelle liste elettorali del
comune di provenienza, la citata legge prevede, nei confronti di chi non abbia
chiesto il trasferimento della residenza anagrafica, la cancellazione dalle
liste elettorali dal comune di provenienza e la sua iscrizione d’ufficio,
nelle liste elettorali del Comune di nuova residenza anagrafica. Giova ribadire che l’amministrazione
scolastica non può imporre al docente l’obbligo di residenza nel
comune sede della scuola di servizio, in quanto il trasferimento si configura
come facoltà e non obbligo.
Il docente che non
può beneficiare del permesso elettorale e che ha mantenuto la residenza
in comune diverso da quello di servizio, deve avvalersi dei permessi. Quello
con contratto a tempo indeterminato ha diritto a 1 o 2 giorni di permesso
retribuito ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, quello
con contratto a tempo determinato ha diritto a 1 o 2 giorni di permesso non
retribuito ai sensi dell’art. 19 comma 7 del CCNL del 29.11.2007, oppure
a giorni di ferie per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di
trasporto ordinari: treno, nave, aereo.
Agevolazioni
per le spese di viaggio per esercitare il diritto di voto.
Per le agevolazioni per le spese di
viaggio occorre presentare la tessera elettorale: in mancanza della tessera
elettorale il docente elettore
potrà firmare un'autocertificazione. Al ritorno dovrà
presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha
votato. Di seguito si indicano le agevolazioni: treno: riduzione del 60% sulla
tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^ che per la 2^ classe; nave:
riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno). Per maggiori dettagli rivolgersi agli Uffici delle FF.SS. Trenitalia
S.p.A. e presso le compagnie marittime.
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