domenica 30 novembre 2014

Mobilità scuola 2015/2016: sottoscritta la pre-intesa






Ipotesi CCNI mobilità personale docente, 
educativo e ATA a.s. 2015/2016 del 26 novembre 2014

sabato 29 novembre 2014

Abuso contratti a termine: l’Europa condanna l’Italia






 
- Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 
  Successione contratti di lavoro a tempo determinato precari scuola

- comunicato stampa della corte di giustizia europea del 26 novembre 2014

Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle migliaia di ricorsi 
pendenti davanti ai tribunali italiani. Il Governo intervenga per evitare di perdere ulteriori 
ricorsi. La FLC CGIL continua a sostenere i precari.

Non c’è più spazio per le chiacchiere. La sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo avrà 
conseguenze importanti sul lavoro italiano, perché mette fine all’abuso dei contratti a termine 
per rispondere a esigenze durature e non temporanee. Leggi il testo la sentenza e il 
comunicato stampa.

Sono almeno 15 mila i ricorsi promossi dal 2010 con l’appoggio legale della FLC CGIL. Alcuni con 
sentenze già favorevoli. La maggior parte giacciono presso i tribunali italiani, molti già in 
Cassazione, rimasti in sospeso in attesa del pronunciamento della Corte europea. L'esito delle 
sentenze definitive dovrebbe essere ormai scontato.

La questione riguarda oltre 200 mila lavoratori della scuola, tra docenti e Ata, che stanno nelle 
graduatorie a esaurimento, in quelle di seconda fascia, che hanno ottenuto l’abilitazione nel 
Tfa e nel Pas.

Le conseguenze sul piano politico, ha spiegato il segretario generale Domenico Pantaleo, 
sono evidenti anche sullo stesso “Jobs Act” appena approvato che di fatto estende il lavoro 
atipico. In più, ha proseguito Pantaleo, dimostra, ancora una volta, che la CGIL, oltre a 
difendere e tutelare i lavoratori cosiddetti “stabili”, è sempre e con efficacia a fianco 
dei precari. “Questa sentenza dà ragione alle nostre rivendicazioni vecchie e nuove e 
rafforza i motivi dello sciopero del 12 dicembre. Il governo farebbe a riflettere 
sul proprio operato”.

Cosa dice in sostanza questa sentenza?

Il prof. Vittorio Angiolini, che ha rappresentato la FLC CGIL a Lussemburgo (insieme agli 
avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo), ha spiegato che il principio di 
diritto su cui si basa la sentenza è il contrasto della normativa italiana con quella europea, 
in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell’abuso 
di contratti a termine. Gli accordi europei che regolano la materia impongono agli stati 
di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, 
ponendo anche un limite temporale; devono indicare anche delle sanzioni per chi ne abusa 
e i risarcimenti non devono essere inferiori al danno del lavoratore, altrimenti 
la misura dissuasiva non funziona. Da noi spesso si ricorre al risarcimento forfettario 
che non sempre è un deterrente. Inoltre, la Corte ritiene che non sia sufficiente che 
lo Stato dichiari l’intenzione di bandire i concorsi: deve indicare tempi certi del 
loro espletamento. Infine, il principio che non si deve abusare di contratti a termine 
laddove si manifestano esigenze permanenti vale sia per il settore pubblico 
sia per quello privato.

Cosa succederà ora?

La FLC CGIL solleciterà il governo a intervenire con urgenza per sanare questa situazione 
anche perché altre migliaia di ricorsi stanno per essere presentati ed è ragionevole prevederne 
il risultato. Il governo è in colpevole ritardo. Questa sentenza era annunciata, visto che 
la normativa europea in materia è chiarissima già da 15 anni. La legislazione italiana, 
a cominciare dal collegato lavoro dell’ex ministro Sacconi (2010), se ne è fatta beffa 
e ora il governo subirà la procedura d’infrazione e dovrà pagare multe miliardarie, 
oltre ai risarcimenti per la soccombenza nei ricorsi. Questi soldi avrebbero potuto 
essere usati più proficuamente.

Infine, la FLC chiederà al MIUR di attivare un’operazione verità e trasparenza per 
conoscere bene quante persone iscritte alle diverse graduatorie, comprese quelle di istituto, 
abbiano i numeri per entrare nei piani di stabilizzazione e di stabilizzarli subito senza 
attendere l'inizio del prossimo anno scolastico. Questa sentenza avrà l’effetto di far 
emergere anche i tanti microabusi che una dissennata e punitiva legislazione sul lavoro 
ha diffuso. Le conseguenze non saranno né sanatorie, né piani assistenziali, ma un riordino 
del lavoro che farà bene ai lavoratori, restituendogli dignità, e alle amministrazioni 
pubbliche, soprattutto scuole, università, enti di ricerca e di alta formazione, che 
potranno contare su un buon lavoro. Questa volta l’Europa lo impone davvero.

fonte: http://www.flcgil.it/

Cosa fare in caso di sciopero nella scuola
(adempimenti, modalità di adesione e procedure)








Vai al vademecum (pdf)  

Assenza per malattia - Cosa si intende per "grave patologia?







Cosa si intende per "grave patologia"?

Sinergie di Scuola, 14.11.2014

Come abbiamo già avuto modo di chiarire in altre occasioni, non rientrano nel computo 
dei giorni di assenza per malattia, ai fini della determinazione del periodo di comporto 
(periodo massimo di conservazione del posto), e sono retribuite per intero:

1. le assenze per infortunio certificate dall’INAIL;


2. la malattia dipendente da causa di servizio;


3. l’assenza per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente 
invalidanti, che comprende, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, 
anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (postumi delle cure).


Per quanto riguarda, nello specifico, il punto 3), l'art. 17, comma 9, 
del CCNL Scuola 29/11/2007 dispone, per i dipendenti a tempo indeterminato, 
che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente 
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, 
di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero 
o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. 
Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Le medesime disposizioni valgono anche per il personale a tempo determinato (v. comma 15 dell'art.19).

Ma cosa si intende esattamente per “gravi patologie”?

Il CCNL Scuola non individua tassativamente i casi qualificabili come tali, per cui, 
in assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, 
la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere 
preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL.

In tal senso, considerata l'ambiguità dell'espressione utilizzata e onde evitare ipotesi di 
“eccesso di potere direttivo” in capo ai Dirigenti scolastici nella valutazione del tutto 
discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, 
sul se e sul quando accordare i relativi benefici, molti Uffici scolastici regionali in passato 
hanno fornito indicazioni alle scuole, ritenendo che nei casi in cui il lavoratore produca una 
certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità 
sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, 
senza possibilità di ulteriore giudizio.

Il riconoscimento della grave patologia richiede dunque la sussistenza di due requisiti essenziali:

1. che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL 
o da una struttura convenzionata;


2. che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate 
come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.


Il dipendente deve pertanto fornire la prova della sussistenza di tale presupposto 
presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di 
appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso 
gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia.

La certificazione prodotta, oltre a contenere l’esplicito riferimento a terapie che, 
per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, 
dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni 
durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente 
non in grado di assumere servizio.

Quindi, la certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico deve obbligatoriamente 
precisare che si tratta di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è 
sottoposto ha effetti invalidanti e il numero dei giorni di assenza per terapia 
con effetti invalidanti.

In sintesi, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato 
comma 9 dell’art.17 sono:

1. periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici 
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);


2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali 
invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).


Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. 
fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001.

Non possono invece rientrare nella “grave patologia” e quindi godere dei benefici previsti 
i periodi di assenza le cui certificazioni mediche non contengano le precisazioni suddette.

fonte:http://www.sinergiediscuola.it/

Nota MIUR 24.11.2014, prot. n. 16599
Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Scelta delle sedi.







Nota MIUR 24.11.2014, prot. n. 16599   

Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Scelta delle sedi. 

Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti per il 
conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, 
rispettivamente:

- elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, 
assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere,

- graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico,

- elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

Coloro che figurano nei suddetti elenchi provinciali hanno diritto ad essere inclusi 
anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia.

Conseguentemente tali soggetti possono presentare la domanda di inserimento, per il 
medesimo profilo professionale, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di 
istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono 
già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, 
secondo i termini e le modalità disciplinati dalla presente nota.

In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente 
scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento.

Tutti gli aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante 
dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti 
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi 
provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di 
collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, 
essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano 
anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali.

La domanda per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, 
unica per tutti i profili per cui l'aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa 
esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 24 novembre 2014 alle 
ore 14,00 del 23 dicembre 2014.

Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche, 
compresi i CPIA, per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle 
trenta istituzioni, l'aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già 
prescelte, nel 2012 o precedentemente, sostituirle tutte o in parte.

Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di circolo e istituto, anche 
i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di 
collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi 
provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all'epoca, alcuna domanda possono 
produrre l'allegato A, esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche.

La modalità di trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, 
consente la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall'aspirante 
evitando ogni possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole 
e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le eventuali sedi su cui l'aspirante era 
già presente nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia dell'anno 
scolastico 2013-14, come modificate dagli effetti del dimensionamento.

La presentazione dell'istanza con modalità Web, conforme al codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto 
legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, 
il primo propedeutico al secondo:

- La "Registrazione" da parte dell'utente, che prevede il riconoscimento fisico presso 
una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante (funzione sempre disponibile);

- L'"Inserimento" dell'istanza on line da parte dell'utente (funzione disponibile 
dal 24 novembre 2014).

La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in formato 
cartaceo all'ufficio scolastico provinciale competente in quanto l'ufficio è in grado 
di vedere i dati immediatamente dopo l'inoltro.

Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul 
sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per 
gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione 
delle istanze in questione.

Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di curare lo svolgimento 
della procedura di cui alla presente nota.

Si precisa che la procedura non costituisce una riapertura dei termini per l'inserimento 
e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore 
scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili 
professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle 
istituzioni scolastiche.

Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente 
nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene 
diffusa anche attraverso le reti internet (www.istruzione.it) ed intranet.

Si confida in un puntuale adempimento.

Il sistema nazionale di valutazione







 apri il sito 

Normativa

·         DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione

·         Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

·         C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014

 

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Cos'è il Rapporto nazionale di Autovalutazione? Il 27 novembre 2014 è stato presentato al MIUR uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. È il format che servirà agli istituti scolastici per produrre, entro l'estate 2015, il loro primo Rapporto di Autovalutazione. Il format è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa. Con la presentazione del format del Rapporto di Autovalutazione inizia a prendere corpo il Sistema Nazionale di Valutazione. Il format Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato elaborato dall'INVALSI con il supporto e la supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni) costituito presso il MIUR ed è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che parte dal 2008 e passa attraverso alcuni progetti (Valutazione e Miglioramento, VSQ e VALES). Il format prevede che gli istituti debbano analizzare il contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari l'inserimento nel mondo del lavoro), i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio). La task force a supporto delle scuole Il 27 e 28 novembre 200 fra rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali e dirigenti tecnici del MIUR partecipano a Roma a seminari di formazione con esperti nazionali e internazionali per poter supportare le scuole nel lavoro di produzione del Rapporto di Autovalutazione che si svilupperà nei prossimi mesi. Una vera e propria task force, un 'help desk', a disposizione di dirigenti scolastici e docenti. Le scuole, inoltre, per la realizzazione delle azioni di miglioramento potranno contare sul supporto dell'INDIRE e di altri soggetti esterni (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali). Le tappe Nel corso di questo anno scolastico tutte le scuole, statali e paritarie, realizzeranno l'autovalutazione. Ora dirigenti e docenti hanno in mano lo strumento comune su cui cominciare a predisporre il loro Rapporto che sarà compilato poi in versione digitale su una piattaforma comune predisposta dal MIUR e sarà reso pubblico a Luglio 2015 diventando uno strumento anche di trasparenza e rendicontazione pubblica a disposizione delle famiglie. A Ottobre 2015 l'INVALSI pubblicherà il primo Rapporto nazionale sul sistema scolastico italiano. Dal prossimo anno scolastico 2015/16 avrà inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da esperti e da ispettori del MIUR. fonte: http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/index.html

Flc Cgil - Quando e come si chiamano i supplenti
per le assenze del personale della scuola






Le modalità e le regole di conferimento delle supplenze temporanee nella scuola


In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione 
con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari 
ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata 
(vedemecum in pdf.)

Flc Cgil – I diritti in moduli per chi lavora nella scuola







I diritti in moduli
per chi lavora nella scuola

Compilare un modulo per esercitare un diritto, oggi, è un atto normale. Il
diritto alla maternità, ai congedi parentali, alla tutela dei disabili, alla cura
dell’infanzia, a curarsi se ci si ammala.
Tutti i diritti indicati nelle pagine che seguono non cadono dal cielo.
Ognuno di essi è frutto di lotta, impegno e tenacia. In quei moduli c’è un
pezzo di storia del sindacato confederale e anche un po’ d’orgoglio per i risultati
ottenuti.

Sono conquiste di civiltà che oggi qualcuno vuole rimettere in discussione
con diversi pretesti.
Per questa utile modulistica (che per quanto ampia non comprende tutto)
dobbiamo ringraziare Daniela Barozzi, Claudio Cattini, Americo Campanari,
Corrado Colangelo, Ermes Ghiddi.

I diritti in moduli (vademecum in pdf)

Fonte: http://www.flcgil.it/

19/11/2014 - La Tecnica della Scuola
Con le salvaguardie non cambiano i termini di liquidazione di TFR e TFS









La Tecnica della Scuola – 19/11/2014  
Con le salvaguardie non cambiano i termini di liquidazione di TFR e TFS

L.L. Martedì, 18 Novembre 2014

L’Inps spiega che la procedura di salvaguardia non ha alcun effetto sulle tempistiche di pagamento 
dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio che seguono, pertanto, la disciplina generale

Un recente messaggio dell’Inps (messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014) ha fatto chiarezza 
sul seguente aspetto: i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i  
dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps, 
interessati dalle salvaguardie per  l’accesso al  pensionamento in base alla disciplina 
previgente all’art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro 
è risolto unilateralmente dal datore di lavoro.

Il chiarimento interessa, in particolare, i lavoratori anche del Comparto Scuola che 
hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori  di handicap ai sensi 
dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo  26 marzo 2001, n. 151 o  dei permessi 
di cui all’art. 33, comma 3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, beneficiari delle 
salvaguardie previste dal suddetto decreto legge  201/2011 per l’accesso al trattamento 
pensionistico con le regole vigenti prima della Riforma Monti-Fornero.

Per tali lavoratori l’Inps precisa che la salvaguardia disposta dal citato decreto 
legge 201/2011 consiste nella conservazione delle regole di accesso alla pensione 
precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), 
ma non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti 
di fine servizio e fine rapporto. Pertanto, non sono previsti  termini di pagamento 
dei Tfs e dei Tfr  diversi da quelli del regime generale. Questo vuol dire che cambiano 
i termini di liquidazione solo in base alla causa e alla data di cessazione dal servizio, 
secondo le istruzioni diramate dall’Inps con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014.

Riepiloghiamo di seguito cosa dispone la disciplina generale per le cessazioni 
dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono 
il diritto a pensione dopo tale data:

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione

In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il 
termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 
giorni dalla cessazione. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere 
all’Inps gestione dipendenti pubblici  la documentazione necessaria entro 15 giorni 
dalla cessazione  del dipendente; l’Istituto,  a sua volta, provvede a corrispondere 
la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione 
della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi  sono dovuti gli interessi.

Termine di 12 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi 
dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano 
tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti 
dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale, anche se 
inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto 
conseguimento del diritto a pensione;cessazioni dal servizio conseguenti 
all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento 
del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito 
con modificazioni dalla legge 133/2008.

Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può 
procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima 
rata di questa,  prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto 
di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi)  
sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi

La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi 
dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause 
diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi  in cui non sia stato 
maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può 
procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima 
rata di questa,  prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di 
lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione 
entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) 
sono dovuti gli interessi.

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE
A CAUSA DI SERVIZIO - ART. 20 CCNL 2006/2009






INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE 
A CAUSA DI SERVIZIO - ART. 20 CCNL 2006/2009       
 
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo 
del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente 
giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione 
di cui all’art. 17, comma 8, let. a). 

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza 
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera 
retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della 
scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti 
di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza 
delle patologie di cui sopra.

02/10/2014 - La Tecnica della Scuola
Che succede se la malattia del prof è dovuta a causa di servizio?









La Tecnica della Scuola – 02/10/2014  
Che succede se la malattia del prof è dovuta a causa di servizio?

Lucio Ficara 01/10/2014

Le malattie o gli eventi comunque collegati a infortuni o motivi di 
servizio godono di particolare tutela, ai sensi del contratto nazionale.

In un’epoca storica dove qualcuno, contro ogni dettato costituzionale, sostiene che il lavoro in Italia è un dovere e non un diritto, è bene ricordare qualche diritto dei lavoratori che ancora non è stato abolito. Vogliamo parlare di malattie dovute a causa di servizio o di infortuni sul lavoro che dovessero capitare a qualche insegnante o più in generale al personale scolastico.

 Per tali malattie esiste l’art.20 del contratto nazionale scuola. In tale norma viene evidenziato che, in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, questa non si calcola ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Quindi la malattia per infortunio sul lavoro e tutto il periodo di malattia necessario, affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica, non è computabile ai fini del limite massimo per avere la tutela della conservazione del proprio posto di lavoro. Inoltre bisogna sapere che in tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione senza alcuna trattenuta. Se l’assenza fosse dovuta a malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto stabilito all’art. 17, commi 1, 2 e 3 del contratto scuola. I tre commi appena citati riguardano appunto il periodo di conservazione del posto che può, in particolari casi di gravità oggettiva, superare anche i 36 mesi.

 L’art.20 del CCNL scuola, tutela anche il personale precario, rispondendo perfettamente alla direttiva europea 1999/70. Infatti nel comma 3 di tale norma contrattuale è scritto che quanto suddetto è diretto alla generalità del personale della scuola. Pertanto tali norme si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

 A supporto di quanto abbiamo affermato, e precisamente riguardo al fatto che rispetto alle assenze per tali malattie non ci deve essere nessuna trattenuta a ribadirlo esiste la circolare n.8/2010 del dipartimento della funzione pubblica. In tale circolare si rammenta l’art.71 comma 1, secondo periodo, del decreto legge 112/2008, in cui si specifica che resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per cui è fatto salvo l’art.17 comma 9 e tutto l’art. 20 del CCNL scuola vigente.

Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/

INPS – Messaggio n° 9152 del 26/11/2014
Nuovo sistema di gestione del DURC interno – Chiarimenti








INPS – Messaggio n° 9152 del 26/11/2014 – Nuovo sistema di gestione del DURC interno – Chiarimenti