CASELLE: 19 (infanzia) 21 (I grado) 26 (primaria) (NOTA BENE: per il
II grado la scelta della scuola di ex titolarità si trova nella sezione
“soprannumerario”): SCUOLA O CENTRO TERRITORIALE DALLA QUALE IL DOCENTE È
STATO TRASFERITO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI PERCHÈ SOPRANNUMERARIO
Il personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche
su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al
rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato
trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si
renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici
dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è
subordinata all’aver presentato domanda condizionata.
In questa casella con il tasto “scegli” bisogna inserire la scuola di ex
titolarità in cui si chiede di voler rientrare.
Inoltre bisogna indicare il tipo di posto di ex titolarità
(normale/sostegno).
Solo così si mantiene il diritto di rientro. Si evidenzia come tale scuola
dovrà obbligatoriamente essere espressa come prima preferenza nella scelte
delle sedi. Tale precedenza, infatti, spetta a condizione che gli interessati
abbiano prodotto domanda PER CIASCUN ANNO DELL’OTTENNIO e che richiedano, COME
PRIMA PREFERENZA la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o
preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo
o istituto.
Nel caso si dovessero esprimere altre sedi oltre a quella di ex titolarità
non si avrà per queste alcuna precedenza, e qualora il docente fosse
soddisfatto in una di queste sedi, se ovviamente la sede di ex titolarità non
fosse disponibile per il rientro, sarà considerato trasferito a domanda
volontaria (ultimo arrivato nella graduatoria interna di istituto).
In aggiunta alla comuni autodichiarazioni (servizio, titoli ecc.) bisogna
anche allegare una “dichiarazione di servizio continuativo” [“allegato F].
Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha
effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato era
titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre
istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre
preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità
gli interessati usufruiscono della precedenza di di
cui al punto IV dell’art. 7/1 CCNI.
CASELLE: 20 (infanzia) 22 (I grado) 24 (II grado) 27 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA PER I NON VEDENTI (ART. 3 L.28/3/91 N.120)
La precedenza opera in tutte e tre le fasi (COMUNALE, INTERCOMUNALE,
INTERPROVINCIALE) e NON HA nessun vincolo in relazione alla residenza
dell’interessato o alla scelta delle sedi o della provincia di quest’ultimo.
Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti
interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013. È
inoltre valida per i passaggi di cattedra e di ruolo. È necessario presentare
le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza
e produrle contestualmente alle domande di trasferimento. A tal proposito si
ricorda che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da
autocertificazione.
CASELLE: 21 (infanzia) 23 (I grado) 25 (II grado) 28 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA PER I DOCENTI EMODIALIZZATI (ART. 61 L.270/82)
Stessi criteri della precedenza per i non vedenti (compresa la precedenza
per i passaggi di cattedra e di ruolo e il superamento del blocco triennale).
CASELLE: 22 (infanzia) 24 (I grado) 26 (II grado) 29 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART. 21 DELLA L. 104/92
Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai
movimenti nella prima fase (COMUNALE), senza alcun vincolo nella scelta delle
sedi:
nella seconda (INTERCOMUNALE) e terza fase (INTERPROVINCIALE), detto personale
può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la PROVINCIA in cui è
UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE che abbia espresso COME PRIMA
PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI
SCOLASTICHE COMPRESE IN ESSO. Se si esprimono altri comuni dopo quello di
residenza non è obbligatorio indicare l’intero comune di residenza. La
precedenza non si applica per altre province diverse da quella di residenza
Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti
interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013. Non è
però valida per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Bisogna produrre contestualmente alla domanda di trasferimento tutta la
documentazione dalla quale risulti chiaramente, ANCHE IN CERTIFICAZIONI
DISTINTE, la situazione di disabilità (NON NECESSARIAMENTE GRAVE, quindi anche
art. 3 comma 1 legge 104/92) e il GRADO DI INVALIDITÀ CIVILE SUPERIORE AI DUE
TERZI (la situazione di invalidità (anche non grave) e il grado di invalidità
superiore ai due terzi devono necessariamente coesistere) o le minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla
legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo. A tal proposito si ricorda che
le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.
CASELLE: 23 (infanzia) 25 (I grado) 27 (II grado) 30 (primaria) :
PRECEDENZA PREVISTA PER GLI AVENTI NECESSITÀ DI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO
La precedenza opera PER TUTTE LE PREFERENZE espresse nella domanda, a
CONDIZIONE che la PRIMA di tali preferenze sia relativa al COMUNE IN CUI ESISTA
UN CENTRO DI CURA SPECIALIZZATO e opera altresì in tutte e tre le fasi, ma
nella prima fase (COMUNALE) esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune.
Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti
interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013. Non è
però valida per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Bisogna produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la
documentazione dalla quale deve necessariamente risultare l’assiduità della
terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa.
Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
A tal proposito si ricorda che le certificazioni mediche non possono essere
sostituite da autocertificazione.
Si precisa che in questi casi non è necessaria una certificazione che
attesti la disabilità o l’invalidità, ma è necessaria solo la certificazione
che attesti l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata
la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.
CASELLE: 24 (infanzia) 26 (I grado) 28 (II grado) 31 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART. 33, COMMA 6, DELLA L. 104/92 (DISABILITÀ
PERSONALE)
Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai
movimenti nella prima fase (COMUNALE):
nella seconda (INTERCOMUNALE) e terza fase (INTERPROVINCIALE), detto
personale può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in
cui è UBICATO IL COMUNE DI RESIDENZA, A CONDIZIONE CHE ABBIA ESPRESSO COME
PRIMA PREFERENZA IL PREDETTO COMUNE DI RESIDENZA OPPURE UNA O PIÙ ISTITUZIONI
SCOLASTICHE COMPRESE IN ESSO.
Non è obbligatorio indicare l’intero comune di residenza se si esprimono
altri comuni dopo quello di residenza. La precedenza non si applica per altre
province diverse da quella di residenza.
Tale precedenza permette di superare il blocco triennale per i trasferimenti
interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013. Non è
valida però per i passaggi di cattedra e di ruolo.
Bisogna produrre contestualmente alla domanda di trasferimento la
documentazione dalla quale deve risultare la situazione di gravità della
disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92); A tal proposito si ricorda che la
sola invalidità, anche se riconosciuta al 100%, non permette di fruire della
precedenza e che le certificazioni mediche non possono essere sostituite da
autocertificazione. Si precisa che in questo caso è necessario che la
certificazione attesti la disabilità grave (non basta quindi il comma 1
dell’art. 3 o un qualsiasi grado di invalidità, ma dalla certificazione deve
risultare il comma 3 dell’art.3 dellalegge104/92 ovvero handicap grave).
CASELLE: 25 (infanzia) 27 (I grado) 29 (II grado) 32 (primaria) :
PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART. 33, COMMI 5 E 7, DELLA L.104/92 (ASSISTENZA A UN
FAMILIARE)
La precedenza è prevista per assistenza al coniuge, al figlio (precedenza
per entrambi i genitori) , al fratello/sorella (a determinate condizioni) e a
chi esercita la tutela legale. È inoltre prevista, a determinate condizioni,
per l’assistenza al genitore (precedenza per il figlio referente unico). È
esclusa la precedenza per altri familiari al di fuori di quelli menzionati.
Tutti gli assistiti devono trovarsi nella condizione di disabilità grave
(art. 3 comma 3 legge 104/92 o sindrome di Down).
La disabilità dell’assistito, ESCLUSO PER IL FIGLIO DISABILE (MINORENNE O
MAGGIORENNE) ASSISTITO DAL GENITORE (quindi precedenza riconosciuta al genitore
che assiste il proprio figlio), deve avere carattere permanente.
Il fratello che assiste la sorella (e viceversa) deve essere CONVIVENTE con
l’assistita e può fruire della precedenza solo se i genitori sono mancanti o
affetti da gravi patologie invalidanti.
La figura del “tutore legale” (assegnata con un preciso mandato dal giudice
del tribunale competente) è riferita anche all’assistenza di altri soggetti,
non necessariamente del solo figlio (quindi anche di un adulto). Si può quindi
assistere uno zio, un cugino ecc. purché ci sia un preciso mandato dal giudice
del tribunale competente.
Inoltre chi si è visto riconoscere dall´autorità giudiziaria competente la
tutela legale di un disabile in situazione di gravità non necessariamente deve
essere un congiunto di tale soggetto.
La precedenza opera nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso
comune e nella II e III fase dei trasferimenti per tutti i soggetti sopra
menzionati TRANNE per i figli che assistono i genitori i quali sono esclusi
dalla precedenza della III fase ovvero non hanno precedenza nei trasferimenti
interprovinciali.
In ogni caso per tutti i soggetti menzionati (anche per i figli che
assistono i genitori, pur senza precedenza) è possibile superare il blocco
triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo
anche dopo l’1/9/2013. La precedenza non è però valida nei passaggi di cattedra
e di ruolo.
CASELLE: 26 (infanzia) 28 (I grado) 30 (II grado)33 (primaria) :
PRECEDENZA PREVISTA PER I CONIUGI CONVIVENTI DEL PERSONALE MILITARE O CHE PERCEPISCE
INDENNITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA
In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2,
legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente
rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica
sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha
titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza
nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza
espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato
trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del
collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili,
al comune viciniore.
Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti
interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue
dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. NON si applica invece nelle
prima fase dei trasferimenti (COMUNALE). Tale precedenza NON permette di
superare il blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato
immesso in ruolo anche dopo l’1/9/2013. NON è valida nei passaggi di cattedra e
di ruolo.
La precedenza si applica a condizione che LA PRIMA PREFERENZA espressa nel
modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio
il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo,
in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore;
Gli interessati dovranno presentare una dichiarazione dell'ufficio ove
presti servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo sia stato
trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice,
sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge trasferito
si dichiari convivente con il richiedente.
I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio
del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti
dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge
avvenga dopo la scadenza di detti termini.
Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze
rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e
grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del personale scolastico.
Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al
coniuge trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di
mobilità aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
CASELLE: 27 (infanzia) 29 (I grado) 31 (II grado) 34 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART. 18 DELLA L. 3/8/99 N. 265 (PERSONALE CHE RICOPRE
CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni
degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato,
ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla
precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la
sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i
predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti
interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento
del proprio mandato amministrativo.
La precedenza, nell’ambito dei trasferimenti intercomunali e
interprovinciali, si applica a condizione che la prima preferenza espressa nel
modulo domanda si riferisca alla sede nella quale l’interessato espleta il
proprio mandato amministrativo;
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine
ultimo di comunicazione al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto
avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola
in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti,
viene individuato quale soprannumerario. Tale precedenza NON si applica nelle
prima fase dei trasferimenti (COMUNALE). NON permette di superare il blocco
triennale per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo
anche dopo l’1/9/2013. Non è valida nei passaggi di cattedra e di ruolo.
CASELLE: 28 (infanzia) 30 (I grado) 32 (II grado)35 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DELLE ASPETTATIVE SINDACALI
RETRIBUITE
Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di
cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza:
Nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto
attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale
precedenza non si applica alla prima (COMUNALE) ed alla seconda fase
(INTERCOMUNALE) dei trasferimenti. NON permette di superare il blocco triennale
per i trasferimenti interprovinciali a chi è stato immesso in ruolo dopo
l’1/9/2013. Non è valida nei passaggi di cattedra e di ruolo.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve
essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità,
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni.
CASELLE: 31 (I grado) 33 (II grado compresi i serali) 36 (primaria):
PRECEDENZA PREVISTA PER L'ACCESSO AI CORSI PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
DELL'ETÀ ADULTA
È prevista una priorità per la mobilità territoriale della prima, seconda e
terza fase, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i centri territoriali che si riorganizzeranno
nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto
disposto dal D.P.R. n. 263/2012 ed ai corsi serali, a favore del personale che
abbia comunque maturato ALMENO TRE ANNI DI SERVIZIO nei corsi serali, nei
centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli
adulti e nei corsi di alfabetizzazione.
CASELLE: 29 (infanzia solo strutture ospedaliere) 32 (I grado) 34
(II grado) 37 (primaria): PRECEDENZA PREVISTA DALL'ART. 31 DEL CONTRATTO
MOBILITÀ PER GLI UTILIZZATI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE O CARCERARIE
In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi
funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni
penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato ALMENO TRE ANNI DI
SERVIZIO nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità
territoriale nella prima, seconda e terza fase.
Si precisa che è possibile indicare solo una fra le precedenze di utilizzato su
ospedaliera o carceraria. Pertanto si deve impostare "si" solo in
corrispondenza di una delle due strutture.
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