martedì 20 ottobre 2015

ARAN - Orientamenti Applicativi






 

I primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art.32 del D. Lgs. n. 151/2001 sono riconosciuti ai fini del calcolo della tredicesima? La materia può essere oggetto di contrattazione  collettiva integrativa?

La disciplina generale di cui all’ art. 34, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, dispone che "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia", è parzialmente derogata dalla relativa normativa contrattuale di comparto.

Infatti, l’art. 31 del CCNL 2006/2009 per il personale non dirigente delle Università, nel disciplinare i congedi parentali, al comma 4, prevede che “ Nell’ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) e 34, comma 1, del d.lgs. n.151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero …."

Tale disposizione contrattuale, benché di miglior favore rispetto alla normativa legislativa, ha inteso limitare la regolamentazione al trattamento retributivo di detto periodo e alla sua utilità ai fini della maturazione delle ferie, ma non agli effetti sulla tredicesima mensilità.

Di conseguenza, tale esplicita previsione contrattuale esclude che l’assenza per congedo parentale in questione, sebbene retribuita al 100%, possa produrre effetti ai fini della determinazione della tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda la possibilità che la locuzione “retribuiti per intero” possa implicitamente ricomprendere anche gli effetti sulla tredicesima mensilità, si precisa che la scrivente Agenzia conferma i propri orientamenti in materia nel senso che, in assenza di una specifica previsione legislativa o contrattuale,  non è previsto alcun automatismo.

In ordine, invece, alla possibilità di normare tale materia nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, si fa presente che le clausole che violano i vincoli e i limiti di competenza  imposti dal contratto collettivo nazionale e che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione sono nulle.

7/12/2012

 

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