sabato 24 ottobre 2015

Ricostruzione di carriera dei noeassunti







Ricostruzione di carriera dei neassunti

Neoassunti - ricostruzione di carriera

Il servizio sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo di attuale appartenenza vale per la ricostruzione di carriera.

PERIODI DI SERVIZIO RICONOSCIUTI NELL’ANZIANITA’ PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA

Servizi riconosciuti art. 485 del decreto legislativo n. 297/94:

  1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

I servizi valutabili devono essere prestati con il possesso del titolo di studio prescritto.

Il servizio prestato in qualità di docente di sostegno, senza il prescritto titolo di specializzazione, ma comunque con il titolo richiesto per accedere ai concorsi a cattedra, viene riconosciuto, secondo quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 della legge n. 124/99:

Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione agli esami di concorso a cattedra per l’insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del testo unico.

I periodi di servizio coperti da retrodatazione giuridica non vanno riconosciuti, in quanto già considerati servizi di ruolo.

Con i periodi di servizio sin qui indicati si possono cumulare quelli relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.

ANNO DI SERVIZIO INTERO

I servizi vengono riconosciuti, indipendentemente dal numero di ore settimanali d’insegnamento svolte, solo per anno scolastico intero; i periodi di durata inferiore ad un anno di servizio non si considerano.

L’anno scolastico si intende completo se è stato svolto un periodo di servizio di 180 giorni o ininterrottamente dal primo Febbraio sino al termine degli scrutini.

L’articolo 11 comma 14 della legge n. 124/99 detta che:

Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Nel computo dei 180 giorni vanno considerati anche i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio. Tutte le altre assenze (malattia, ferie, aspettativa non retribuita, permessi…) non possono essere considerate nel computo dei suddetti giorni.

la ricostruzione

La ricostruzione di carriera si può chiedere solo dopo aver superato l’anno di prova, ovvero all’atto della conferma in ruolo.

Il diritto alla ricostruzione cade in prescrizione dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui può essere richiesta, ovvero dopo la conferma in ruolo, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile.

I termini di prescrizioni scendono a 5 anni nel caso in cui si debbano percepire arretrati dovuti nel caso di una domanda tardiva.

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

La legge n. 107/2015 ha introdotto delle novità relative a termini e modalità di presentazione della domanda  secondo cui la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico, mentre sino all’entrata in vigore della detta legge si poteva presentare in qualsiasi momento dell’anno.

FASCE STIPENDIALI

Come abbiamo detto all’inizio, la ricostruzione di carriera è necessaria per inquadrare il docente nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio e da cui deriva un aumento della retribuzione.

Per i docenti assunti prima del 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-2
  2. 3-8
  3. 9-14
  4. 15-20
  5. 21-27
  6. 28-34
  7. 35

Per i docenti assunti a partire dal 01/09/2011 le fasce stipendiali sono:

  1. 0-8
  2. 9-14
  3. 15-20
  4. 21-27
  5. 28-34
  6. 35

In quest’ultimo caso, manca la fascia stipendiale 0-2, per cui i docenti assunti dal primo settembre 2011 maturano la seconda fascia stipendiale al nono anno e non al terzo come i docenti assunti prima della suddetta data.

Tale modifica è stata introdotta in seguito ad un accordo stipulato presso l’ARAN il 19/11/2011

INTERVENTI NORMATIVI

Nel corso di questi ultimi anni, vi sono stati alcuni interventi normativi, che hanno vietato di considerare validi ai fini della progressione economica gli anni 2010, 2011, 2012 e, infine, il 2013.

È stata la legge n. 122/2010 a bloccare la progressione di carriera del personale scolastico per gli anni suddetti. Successivamente, altri interventi legislativi sono intervenuti a sanare la situazione creatasi.

Nel 2011, il decreto n. 3 del 14 Gennaio ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica.

Il seguente accordo tra O.O.S.S. e l’ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011.

Il D.P.R. n. 22/2013, poi, ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

L’accordo, infine, del 07/08/2014 ha permesso di recuperare l’anzianità maturata, ai fini economici, nell’anno 2012.

L’anno 2013, quindi, non è attualmente riconosciuto ai fini della progressione economica.

 

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