sabato 2 gennaio 2016

Legge 107 comma 22 - Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive nei periodi di sospensione dell'attività didattica









Legge 107 comma 22 -  Attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive  nei periodi di sospensione dell'attività didattica

22.  Nei  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  didattica,   le
istituzioni scolastiche e gli enti locali,  anche  in  collaborazione
con  le  famiglie  interessate  e  con  le  realta'  associative  del
territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, attivita' educative, ricreative,  culturali,  artistiche  e
sportive da svolgere presso gli edifici scolastici. 

Nessun commento:

Posta un commento