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sabato 24 settembre 2016
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FLC CGIL - Organi collegiali e dirigente scolastico dopo la legge 107/15
La Scheda aggiornata dopo le recenti note del MIUR. Ancora centrali le prerogative collegiali definite nel Testo unico 297/94.
martedì 20 settembre 2016
FLC CGIL - Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l’assegnazione e le supplenze
È obbligatorio
chiamare i supplenti quando non sono possibili soluzioni interne.
L’integrazione dello spezzone su potenziamento solo a condizione di non
sottrarre risorse.
16/09/2016
Il regolamento delle supplenze docenti (DM 131/07), in applicazione del comma 4
dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che
per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle
supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui
assegnare tali ore (anche in aggiunta all’orario d’obbligo).
Le procedure da seguire sono precisate nell’annuale circolare sulle
supplenze (nota 24306/16).
La prima questione da chiarire è che si fa riferimento solo agli
spezzoni fino a 6 ore e non alla scissione di altri spezzoni o posti
interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa
operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei
supplenti.
Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere
attribuiti, con il loro consenso e senza alcun obbligo, a docenti
in servizio nella scuola in possesso della specifica abilitazionee
secondo il seguente ordine:
- al personale con contratto a tempo determinato
avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad
orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al
limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad
orario completo, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo (fino al
limite di 24 ore settimanali).
Qualora non sia possibile l’assegnazione a personale interno, si procede (ed
è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino
al termine delle attività didattiche.
Ancora una volta vale ricordare che il posto di potenziamento
derivato dall’organico dell’autonomia è di 18 ore settimanali. Se si
rende possibile integrare uno spezzone perché la classe di
concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento
didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può
essere comunque intesa “a sottrazione” delle risorse complessive dell’istituto. Pertanto
si deve provvedere, tramite la chiamata di un supplente, ad una nuova
assegnazione di pari-ore.
FLC CGIL - Organici scuola 2016/2017: modalità di utilizzo delle risorse curricolari e per il potenziamento dell'organico dell'autonomia
Sostituzione dei
docenti, spezzoni orario, ora alternativa alla religione cattolica, relazioni
sindacali.
14/09/2016
Il 5 settembre 2016 è stata pubblicata la nota 2852/16 avente
come oggetto “Organico della autonomia”.
Tralasciando tutta l’enfasi con cui il Miur cerca
di esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici
contenute nella legge 107/15, riportiamo di seguito alcuni punti rilevantidella
nota:
·
non esiste distinzione
contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati
alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
·
tale comunità è guidata dal dirigente
scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi
Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
·
si aprono scenari di “flessibilità” in
cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di
insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari
possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta
formativa”;
·
i docenti di staff (collaboratori,
coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione,
coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di
orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione
scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle
risorse in organico;
·
tra le “opportunità da cogliere e le
esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con
gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme
restando quelle“per le quali sono previsti
appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica);
·
infine nella nota si dice che:
“I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica
comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio
delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel
pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla
vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse
professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107
mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7,
collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs
297/94, cosi come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds
adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli
OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide da solo!
Riteniamo utile approfondire alcuni altri passaggi contenuti nella nota e
riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e
la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6
ore e l’attribuzione dell’ora alternativa alla religione cattolica.
Sostituzione del
docente impegnato su attività di potenziamento assente
La suddetta nota del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla
nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari.
È bene però tenere presente che lo stesso Miur, in
modo meno sintetico e più esaustivo, sulla questione si era già espresso in
altre due occasioni:
·
con la nota 24306 del
1° settembre 2016 (istruzioni operative per le supplenze):
"I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale
titolare di supplenze brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di
insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento
nell'ambito del proprio orario".
·
con la circolare 11729
del 29 aprile 2016 sull'organico di diritto che così
recita: "Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta
formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente
necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di
sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere
curriculare previste dal piano dell'offerta formativa triennale".
La precisazione fatta dal Miur nella circolare
sugli organici è quella che fornisce maggiori indicazioni e spazi di
interpretazione per ricondurre all’ambito delle "attività di carattere
curricolare previste dal piano dell'offerta formativa" tutte le
attività programmate che prevedano attività in presenza degli alunni,
indipendentemente se programmate in orario oppure oltre l'orario strettamente
previsto dagli ordinamenti.
Solo a titolo di esempio si indicano alcuni casi in cui, per la FLC CCGIL, si
deve ricorrere alla nomina di un supplente:
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a
tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe
perché ha preso il posto del "vicario";
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per
sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di
staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per
gruppi di alunni (classi aperte);
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull’intero orario che
su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che
si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
·
assenza superiore a 10 giorni
di un docente impegnato (sia sull’intero orario che su parte delle ore) in
attività di ampliamento dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi
anche oltre l'orario d'obbligo.
Tutte questa attività (ivi comprese quelle di tipo
organizzativo-funzionale) rientrano a pieno titolo negli obiettivi della legge
e nelle finalità di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa per cui
è stato introdotto l’organico dell’autonomia comprensivo delle ore aggiuntive
di potenziamento. Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere
inevitabilmente tutte queste attività programmate e svolte, mediante l'utilizzo
delle risorse aggiuntive per il potenziamento, ancorché in orario aggiuntivo a
quello curricolare. Non è neanche pensabile che, nel caso in cui le risorse del
potenziamento vengano utilizzate ad esempio per la funzione di vicario, oppure
alcune di queste ore per attività quali responsabile di plesso/sede/sezione
staccata, ecc.., tale incarico venga meno per assenza
di qualche settimana o, addirittura, di qualche mese.
Supplenze per assenze
fino a 10 giorni
La nota Miur
2852 fa un semplice accenno alla questione della
sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento
alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "per
assicurare la copertura delle classi".
A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede
sì che il dirigente scolastico “possa” effettuare le sostituzioni fino a 10
giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, ma lo fa ricordando anche
l’esigenza che ciò avvenga "tenendo conto del perseguimento degli
obiettivi di cui al comma 7", cioè facendo prioritariamente salva
l’attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.
In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti
impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a
10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività
previste nel PTOF.
Impiego del docente in
altro ordine e grado di scuola
Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo
del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi
fino a 10 giorni), prevede che il personale dell'organico dell'autonomia "ove
impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza". Questo tema, che si era già
posto lo scorso anno (addirittura con casi di docenti della secondaria
impegnati nell’infanzia in un istituto comprensivo), si fa presente che le
indicazioni operative del MIUR sulle supplenze (nota 24306 del
1° settembre 2016) chiariscono, su nostra richiesta, che
l’utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il
docente "sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso"
all’insegnamento in quel grado di scuola.
Utilizzo dei docenti
assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei
ore
Da più parti ci è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici - ma anche
qualche UST - ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati
ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone
sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso) a sottrazione delle ore
destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di fatto
delle risorse complessivamente disponibili assegnate all'istituzione
scolastica. Tale comportamento è illegittimo e contrasta, anche, con le
indicazioni Miur fornite nella nota 19990 del
22 luglio 2016 sull'organico di fatto, nella quale
esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a
docenti della scuola, se disponibili ad accettarli, ma in aggiunta all'orario
di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna
distinzione tra docenti assegnati per l’intero orario sul curricolare o sul
potenziamento. In sintesi: nulla è cambiato su questo rispetto agli anni
scorsi.
Assegnazione dell’ora
alternativa alla religione cattolica
La nota 2852 chiarisce
un modo definitivo un altro problema: l’attribuzione dell’ora alternativa
all’insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato
rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che “rimangono
ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento
(quali, ad esempio, le attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica)”. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste
attività vanno assegnate in aggiunta all’orario d’obbligo (senza alcune
distinzione tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul
potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.
Prerogative sindacali
e diritti della RSU
Si ricorda che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU
nella scuola, hanno diritto sia di informazione preventiva che successiva, cosi
come hanno il diritto non solo di informazione preventiva e successiva, ma
anche a contrattare, in merito ai criteri di assegnazione dei docenti ai
plessi/sedi e sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 del
CCNL/07). Sarebbe superfluo ricordarlo, ma su nostra richiesta è lo stesso Miur che lo richiama sempre nella nota 2852 del 5 settembre,
laddove si dice che: “L’obiettivo (NB: delle indicazioni che fornisce il
MIUR con la nota) è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo,
progressivamente sempre più integrato, dell’organico dell’autonomia, in
coerenza con le finalità della Legge e nell’ottica della valorizzazione della
progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali e delle prerogative sindacali.”
Nella contrattazione sulle risorse ci si troverà, sicuramente, davanti ad
una situazione inedita. Con delle risorse (quelle del bonus) che, in base ai
criteri definiti dal comitato di valutazione e d’intesa con la RSU, potrebbero
essere utilizzate per riconoscere e retribuire impegni, incarichi, attività in
passato retribuite con il Fis; oppure in presenza di
progetti che in passato venivano retribuiti con il FIS perché in orario
aggiuntivo, mentre ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario
d’obbligo da parte dei docenti impegnati sul potenziamento (e, dunque, senza
necessità di retribuzione aggiuntiva); stessa cosa per incarichi aggiuntivi di
tipo organizzativo, in passato retribuiti sempre dal Fis,
che ora potrebbero essere svolti all’interno dell’orario obbligatorio (e dunque
non più da retribuire). Insomma, con un utilizzo qualificato delle risorse
aggiuntive dell’organico dell’autonomia si potrebbero liberare parte delle
risorse finanziarie del MOF (rispetto alla destinazione degli anni passati) ed
essere destinate sia ad incrementare e qualificare ulteriori attività
aggiuntive, ma anche a riconoscere tutti quei carichi di lavoro e
responsabilità (ad esempio quelle che gravano sul personale Ata) che in passato
non erano retribuite o non lo erano in modo adeguato.
venerdì 16 settembre 2016
Miur - Normativa luglio 2016
La normativa del mese di AGOSTO 2016
NOTE
Avviso
Pubblico per la presentazione di richieste di sovvenzione a valere sul Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, presso la Direzione Generale per
lo Studente |
|
DECRETI DIPARTIMENTALI
Procedura
relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi
dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Assegnazione
sedi regionali. |
|
|
Procedura
relativa alla copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico ai sensi
dell’articolo 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Costituzione
dell'elenco unico dei soggetti di cui all'art. 4 del DM 635/2015 per l'a.s. 2016/2017. |
|
|
Annullamento
in autotutela del bando di gara prot. n. 765 del 28/07/2016, mediante
procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 comma 1 del D.lgs.
18/04/2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di progettazione e
realizzazione della campagna di comunicazione dell’Italian
Teacher Prize – Premio
Nazionale Insegnanti, l’edizione italiana del Global Teacher
Prize. |
giovedì 8 settembre 2016
Organico dell'Autonomia
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Organico dell’autonomia prot. n. 2852 del 5-9-2016
Contenuti e commento FLC CGIL
Il 5 settembre il MIUR ha diffuso la nota 2852/16, in cui fornisce indicazioni orientative
finalizzate alla migliore gestione dell’organico dell’autonomia;
chiarimento necessario in vista dell’apertura dell’anno scolastico, per tentare
di superare le criticità emerse in applicazione alla legge
107.
Il MIUR ripropone la finalità “innovativa” dell’istituzione di questo
organico complessivo, con l’intento di portare le scuole a valorizzarne tutte
le potenzialità, nella realizzazione degli obiettivi prioritari dell’offerta
formativa e attraverso gli strumenti dettati dalla legge 107, che è sempre il
riferimento normativo principale.
Il contenuto in
sintesi
Di seguito alcuni punti rilevanti della nota:
·
non esiste distinzione
contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati
alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche;
·
tale comunità è guidata dal dirigente
scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi
Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;
·
si aprono scenari di “flessibilità” in
cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di
insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari
possono occuparsi di attività di “arricchimento dell’offerta
formativa”;
·
i docenti di staff (collaboratori,
coordinatori, referenti…) possono svolgere attività di progettazione,
coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di
orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all’organizzazione
scolastica, con implicito rimando all’utilizzo efficace e flessibile delle
risorse in organico;
·
le sostituzioni per assenze brevi sono “coperte” secondo
una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico
dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte
nell’ambito del potenziamento;
·
il ricorso alla nomina dei supplenti può
essere consentito solo in relazione alle ore di lezione curricolare;
·
tra le “opportunità da cogliere e le
esperienze da realizzare” si indicano possibili attività in linea con
gli obiettivi prioritari di cui all’art.1 comma 7 della legge 107, ferme
restando quelle“per le quali sono previsti
appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica).
Con la premessa che “si è avviato un processo di grande
cambiamento”, l’amministrazione punta a ribadire
che la prospettiva va nella direzione di “un utilizzo sempre più
integrato dell’organico dell’autonomia (…) nell’ottica della valorizzazione
della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali e delle prerogative sindacali”.
Il nostro commento
La nota non ha dato risposta alle questioni che, come FLC
abbiamo più volte rimarcato e nemmeno, ci sentiamo di dire, ha
centrato le finalità che la stessa 107 ha posto in merito all’idea di
istituire l’organico dell’autonomia (vedi comma 7).
Permangono le “zone oscure” sulle quali prendiamo atto di non avere avuto
riscontro da parte del MIUR: come si concilia, ad esempio, la sostenibilità dei
tanti interventi suggeriti nell’ampliamento del piano dell’offerta formativa
(apertura pomeridiana delle scuole, laboratori territoriali, potenziamento
delle competenze, iniziative di supporto e inclusione, insegnamenti opzionali…)
con una adeguata programmazione delle attività che, di fatto, non contempla la
possibilità di nomina del supplente?
Quale aspetto concreto può avere l’investimento in nuove esigenze
didattiche e progettuali se l’autonomia scolastica rimane vincolata al bisogno
di sostituire con le risorse già in campo, ogni breve assenza del docente
curricolare?
Per noi si tratta di portare avanti un’operazione di qualità, mentre questi
interrogativi scoprono come gli strumenti messi a disposizione non comportino
“ulteriori oneri” per implementare un sistema di reale cambiamento.
Riconosciamo che la nota segna alcuni elementi positivi atti a dirimere
altrettante questioni che presentavano forti dubbi interpretativi, anche se,
nell’insieme appare rispondere più a se stessa e alle ragioni che la
determinano.
È apprezzabile, soprattutto, che il MIUR abbia recepito le nostre osservazioni su
tre punti in particolare: il richiamo di legge alle competenze degli organi
collegiali, il rispetto delle disposizioni contrattuali e delle prerogative
sindacali nel quadro dell’utilizzo “autonomo” delle scuole del proprio organico
e la separazione, tra le attività programmabili, di quelle che già prevedono
appositi finanziamenti, come l’attività alternativa alla religione cattolica.
Sarebbe stato opportuno avere altri interventi dell’amministrazione su questa materia
così complessa, trattandosi di integrare parti della legge 107 già in evidente
contraddizione tra loro; è nostro impegno, comunque, tornare sull’argomento
anche per approfondire cosa di fatto accadrà nella piena attuazione di questi
provvedimenti.
sabato 3 settembre 2016
Avviso - Proposte assunzione docenti scuola infanzia
Attuazione dell'art. 1 - quater del Decreto – Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 – Proposte di assunzione del personale docente della scuola dell'infanzia iscritto nelle graduatorie di merito del D.D.G. n. 82/2012 – Fase nazionale
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
AVVISO
Oggetto:
Attuazione dell’ art.
1 - quater del Decreto – Legge 29 marzo
2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89 – Proposte di
assunzione del personale docente della scuola dell’infanzia iscritto nelle
graduatorie di merito del D.D.G. n. 82/2012 – Fase nazionale
Si comunica che
le proposte di assunzione di cui all’art. 7 del D.M. n. 496 del 22 giugno 2016,
in attuazione dell’ art. 1 quater del Decreto
– Legge 29 marzo 2016 n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016 n. 89,
saranno disponibili per il personale interessato entro la giornata del 3
settembre 2016 attraverso il sistema informativo istanze on line, raggiungibile
mediante apposito link http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
I soggetti
destinatari della proposta di nomina, a partire dalle ore 00:01 del giorno 4
settembre 2016 e fino alle ore 23:59 del giorno 8 settembre 2016, accettano la
proposta di assunzione esclusivamente avvalendosi delle apposite funzioni
disponibili nel citato sistema informativo.
Si ricorda che
in caso di mancata accettazione, nei termini e con le modalità predetti, i
docenti destinatari della proposta di nomina, ai sensi del comma 3 dell’art.
1-quater della legge 89/2016, sono espunti dalle
rispettive graduatorie di merito ed ad esaurimento.
La mancata
accettazione della proposta di nomina equivale a rinuncia.