E' stato accolto in data 27
ottobre 2016, dal giudice del lavoro, il ricorso presentato il
28 giugno 2016 da una insegnante di scuola primaria seguita dai legali
della FLC CGIL Foggia. La sentenza n. 7331/2016 del Tribunale di Foggia,
Sezione Lavoro, offre lo spunto per una riflessione significativa per i
lavoratori dell’amministrazione scolastica.
Nello specifico, una docente di un istituto
comprensivo ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, irrogatale dal dirigente
dell’istituto, con provvedimento disciplinare, chiedendone la
sospensione e l’annullamento.
Dinanzi al Tribunale di Foggia, dopo la
discussione avvenuta alla prima udienza e senza ulteriore assunzione di prove,
il Giudice di merito definiva il procedimento dichiarando:
- il difetto di legittimazione passivo dell'USP;
- l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione
dall'insegnamento per 10 giorni ordinando la cancellazione dal fascicolo
personale della ricorrente;
- la condanna al MIUR a rimborsare alla ricorrente le spese di
giudizio.
Nel merito della sentenza si legge che “il Dirigente ha agito quale
organo periferico della P.A. scolastica, e non può considerarsi datore di
lavoro della docente che, invece, è il Ministero con il quale la stessa ha
stipulato il rapporto di lavoro” sia, circa la illegittimità della sanzione
disciplinare nella parte in cui “per il personale docente, a differenza di
quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della
sospensione sino a 10 giorni poiché l'art. 492 del d.lgs. 297/1994 prevede
unicamente la sanzione interdittiva minima della
sospensione dall'insegnamento fino ad un mese, previsione che radica la
competenza dell'ufficio dell'Amministrazione scolastica”.
Secondo quanto sin qui sostenuto, i dirigenti scolastici non hanno il
potere di sospendere i docenti dal servizio e dalla retribuzione sia perché la
sanzione della sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni non è
prevista dall'ordinamento scolastico sia, perché l'organo competente a
sanzionare è l'ufficio per i provvedimenti disciplinari costituito presso
l'ufficio scolastico territorialmente competente e non il dirigente, la cui
competenza è limitata solo alle infrazioni di minore gravità.
Ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego per il
personale scolastico docente, D.Lgs. n. 297/1994, è
prevista la sola sospensione dall'insegnamento fino ad un mese con competenza
dell’Ufficio dell’Amministrazione scolastica escludendone, in tal modo, la
possibilità al dirigente.
Questo è l'iter logico seguito dal giudice foggiano che, indirettamente,
contrasta con le linee guida, contenute nella circolare Ministeriale n.
88/2010, che ha di fatto equiparato il potere disciplinare dei dirigenti
scolastici con quello attribuito agli U.P.D., nel momento in cui ha aperto la
strada a possibili disapplicazioni della normativa speciale in favore di quella
generale novellata con la riforma Brunetta.
Secondo il MIUR, infatti, la normativa sulla responsabilità disciplinare,
diversamente dal passato, si dovrebbe applicare a tutte le categorie di
pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza
distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza.
In buona sostanza la giurisprudenza di merito, ripresa dalla sentenza in esame,
contrasta con le indicazioni ministeriali in quanto sostiene che fino a quando
l'ordinamento non prevederà esplicitamente anche per
i docenti la sanzione della sospensione dal servizio (che è cosa diversa dalla
sospensione dall'insegnamento prevista nel contratto), i dirigenti non avranno
competenza in materia.
Ad esprimere “particolare soddisfazione” per l'esito della
sentenza è Angelo Basta, segretario Generale della FLC CGIL Foggia: “Si
tratta di una sentenza importante in materia perché offre una condivisibile
interpretazione nel ritenere saldi i principi di tipicità e tassatività delle
sanzioni, in base ai quali per punire un docente sarà necessario una espressa
sanzione contenuta in una fonte legislativa o in una contrattuale, stabilendo
la competenza dell'organo amministrativo preposto al procedimento
disciplinare. Da parte nostra abbiamo svolto puntualmente il nostro
ruolo di sindacato in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola.
La sentenza è un segno tangibile dell’impegno profuso in tal senso e
dell’attenzione capillare verso i nostri iscritti. Si ricorda, pertanto, a
tutti i lavoratori della conoscenza la presenza di strutture FLC CGIL
territoriali oltre quella provinciale e la consulenza con personale qualificato
e con i legali direttamente in sede. A breve partirà una compagna informativa
in ogni scuola con tutte le informazioni dettagliate e specifiche per i diversi
territori.”
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