lunedì 27 novembre 2017

BANDO - Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.










MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO

PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CONCORSO

Corso-concorso  nazionale,  per  titoli  ed  esami,  finalizzato   al

  reclutamento  di  dirigenti  scolastici   presso   le   istituzioni

  scolastiche statali.

(GU n.90 del 24-11-2017)

 

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

                     per il personale scolastico

 

     Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, recante  «Interpretazione

autentica  delle  norme  in  materia   di   valutabilita'   dell'anno

scolastico e di requisiti di  ammissione  ai  concorsi  direttivi  ed

ispettivi  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  nonche'   norme

integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi»;

    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in

materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai

documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il

decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,

regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti

amministrativi»;

    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli

ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;

    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore

dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;

    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per

l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone

handicappate» e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7

febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modificazioni,  concernente

«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati

membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le

amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,

lettera a);

    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive

modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle

disposizioni legislative in  materia  di  istruzione,  relative  alle

scuole di ogni ordine e grado;

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,

n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei

pubblici impieghi» e successive modificazioni;

    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23

marzo  1995,  concernente   la   determinazione   dei   compensi   da

corrispondere ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al

personale addetto alla sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso

indetti dalle amministrazioni pubbliche;

    Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono

rideterminati i  compensi  per  i  componenti  delle  commissioni  di

concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici,  fermo

restando quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 marzo  1995  per  i  segretari  delle  commissioni,  come

ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge  n.  78  del

2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1,

della legge 30 luglio 2010, n. 122;

    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti

per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti

di decisione e di controllo» e successive modificazioni;

    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure  per  la

stabilizzazione della finanza pubblica»  e  successive  modificazioni

ed, in particolare, l'art. 39;

    Vista la legge  3  maggio  1999,  n.  124  recante  «Disposizioni

urgenti in materia  di  personale  scolastico»  ed,  in  particolare,

l'art. 11, comma 14;

    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione

pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della  legge  quadro

per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone

handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di  handicap

candidati ai concorsi pubblici;

    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca

scientifica  e  tecnologica  3  novembre  1999,   n.   509,   recante

«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli

atenei»;

    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre

2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e

regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e

successive modificazioni;

    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni   pubbliche»,   e   successive   modificazioni,   con

particolare riferimento all'art. 25;

    Visto il decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212,  convertito

dalla legge 29 novembre 2002, n. 268, recante «Misure urgenti per  la

scuola, l'universita', le ricerca scientifica e tecnologica e  l'alta

formazione  artistica  e  musicale»,  con   particolare   riferimento

all'art. 6, comma 1, lettera c) e successive modificazioni;

    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante

«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive

modificazioni;

    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,

concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE

per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78

CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di

religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di

orientamento sessuale;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio  2004,

recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio

ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.),  ai

fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al

regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli

atenei approvato con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della

ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7

dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei  dati

sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni

effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante

«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive

modificazioni;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di

laurea magistrale;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca e  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione 9 luglio 2009, recante  equiparazioni  tra  diplomi  di

lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree

magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'

in materia di processo civile», e  successive  modificazioni,  ed  in

particolare l'art. 32;

    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  relativo

all'attuazione della  legge  4  marzo  2009,  n.  15  in  materia  di

ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive

modificazioni;

    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni

urgenti in  materia  di  semplificazione  e  sviluppo»  e  successive

modificazioni;

    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni

urgenti per il rilancio dell'economia» ed, in particolare, l'art. 42;

    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in  particolare

l'art. 4, comma 3-septies;

    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti»;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante  «Regolamento  per  la

definizione  delle   modalita'   di   svolgimento   delle   procedure

concorsuali per l'accesso ai ruoli  della  dirigenza  scolastica,  la

durata del corso e le forme di valutazione dei candidati  ammessi  al

corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165, come  modificato  dall'art.  1,  comma  217  della  legge  28

dicembre 2015, n. 208»;

    Vista l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21

ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che da'  notizia  dell'avvenuta

correzione di errori di stampa nella Gazzetta  Ufficiale  del  citato

decreto del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;

    Vista la consistenza  delle  dotazioni  organiche  dei  dirigenti

scolastici;

    Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo  del  sistema  informativo

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, in  ordine

al numero dei posti da mettere a concorso;

    Vista la nota n. UGM_FP2814 del 31 ottobre 2017 del Ministro  per

la semplificazione e la pubblica amministrazione,  con  la  quale  e'

stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della procedura

di reclutamento di cui trattasi;

    Vista la nota n. 203483  del  13  novembre  2017,  del  Ministero

dell'economia e delle finanze, con la quale  la  Ragioneria  generale

dello  Stato,  segnala  di  «non  avere  ulteriori  osservazioni   da

formulare sulla quantificazione degli oneri per lo svolgimento  della

procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilita' degli stessi»;

    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla Corte  dei

conti in data 20 novembre 2017, reg.ne prev. n. 2253 con il quale  e'

autorizzato l'avvio delle  procedure  di  reclutamento  di  dirigenti

scolastici di cui all'art. 29, comma 1, del decreto  legislativo  del

30 marzo 2001, n. 165 per un contingente pari a  2425  unita',  fermo

restando  quanto  previsto  all'art.  19,  commi  5  e  seguenti  del

decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  nonche'  lo  scorrimento  delle

graduatorie esistenti per il reclutamento  dei  dirigenti  scolastici

anche in attuazione dell'art. 1, comma  92,  della  legge  13  luglio

2015, n. 107;

    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro

dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;

    Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

                             Definizioni

 

    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti

definizioni:

      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca;

      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca;

      c)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici

regionali;

      d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR  o

i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

      e) DM:    il    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3  agosto  2017  recante:

«Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento  delle

procedure  concorsuali  per  l'accesso  ai  ruoli   della   dirigenza

scolastica, la durata  del  corso  e  le  forme  di  valutazione  dei

candidati ammessi  al  corso,  ai  sensi  dell'art.  29  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma

217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

      f)  Direttore  generale:  Direttore  generale   preposto   alla

direzione  competente  per  gli  indirizzi  generali  relativi   alla

disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;

      g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante  riforma  del

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino

delle disposizioni legislative vigenti;

      h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;

      i)  CEF:  il  Common  European  Framework  of  References   for

Languages come definito dal Consiglio europeo.

                              

                               Art. 2

 

Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e  al

                         corso di formazione

 

 

    1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1,  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165 ed in  attuazione  del  decreto  ministeriale,  e'

indetto un corso-concorso selettivo nazionale,  organizzato  su  base

regionale, per il reclutamento  di  dirigenti  scolastici  nei  ruoli

regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri

provinciali per l'istruzione degli adulti.

    2. Il numero dei posti messi a concorso a livello  nazionale,  in

relazione all'autorizzazione di cui al decreto del  Ministro  n.  908

del 15 novembre 2017, e' determinato in n. 2416 posti complessivi.

    3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale

e' determinato in n. 2900 posti complessivi, ai  sensi  dell'art.  4,

comma 5, del DM.

    4. Sono, altresi', destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di

insegnamento slovena e  con  insegnamento  bilingue  sloveno-italiano

della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che  provvedera'  ad

indire apposito bando.

                               

 

 

 

                              Art. 3

 

                  Requisiti generali di ammissione

 

    1. Al concorso di cui all'art. 2 e'  ammesso  a  partecipare,  ai

sensi dell'art. 6 del DM, il personale  docente  ed  educativo  delle

istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto  a

tempo indeterminato, confermato in ruolo  ai  sensi  della  normativa

vigente,  purche'  in  possesso  di  diploma  di  laurea  magistrale,

specialistica ovvero di  laurea  conseguita  in  base  al  previgente

ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato

dalle  istituzioni  dell'alta  formazione   artistica,   musicale   e

coreutica  ovvero  di  diploma  accademico  di  vecchio   ordinamento

congiunto con diploma di istituto  secondario  superiore,  che  abbia

effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed  educative  del

sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno  cinque  anni,

ove il servizio di insegnamento, anche se  maturato  antecedentemente

alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato

per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni

o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino  al

termine delle operazioni di scrutinio finale.

    2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti

all'estero   e   riconosciuti   equivalenti    attraverso    apposito

provvedimento delle autorita' accademiche entro la data  di  scadenza

del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

    3. Ai fini  dell'ammissione  al  concorso,  si  considera  valido

soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con  esclusione

dei periodi di retrodatazione giuridica.

    Sono considerati validi ai fini  del  riconoscimento  dei  cinque

anni, i servizi valutabili a  tutti  gli  effetti  come  servizio  di

preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento  con

la legge 10 marzo 2000, n. 62.

    4. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali

per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti

dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai

fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,

l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita

medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa

vigente.

    5. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di

scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di

ammissione.

    6. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di

accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  dichiarati

nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR  della  regione

di titolarita' dei candidati comunica formalmente  i  nominativi  dei

candidati che difettano di uno o piu' requisiti di  ammissione,  alla

direzione  generale  del  personale   scolastico   che   ne   dispone

l'esclusione  immediata  in   qualsiasi   momento   della   procedura

concorsuale.

 

(1) Ai sensi della legge  18  giugno  2002,  n.136  il  diploma  ISEF

    equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o

    equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al

    presente bando, e' necessario che coloro che  abbiano  conseguito

    il diploma di laurea in scienze motorie debbano  aver  conseguito

    anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente,  il  titolo

    di Baccalaureato rilasciato da  una  Universita'  pontificia  non

    puo'  essere  considerato  quale  titolo  di  accesso  in  quanto

    equivalente ad  un  diploma  universitario.  Infine,  nemmeno  il

    Magistero in Scienze religiose  puo'  consentire  l'accesso  alla

    procedura concorsuale in quanto e' da  ritenersi  applicabile  la

    disciplina contenuta nella legge 11  luglio  2002,  n.  148,  che

    demanda alla competenza delle Universita'  e  degli  Istituti  di

    istruzione universitaria (art. 2) nonche'  delle  amministrazioni

    statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei  cicli  e  dei

    periodi di  studi  svolti  all'estero  e  dei  titoli  di  studio

    stranieri.

                               Art. 4

 

Termine, contenuto e modalita'  di  presentazione  delle  istanze  di

                           partecipazione

 

 

    1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto  ai

sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto  2013,

n. 101, il pagamento di un diritto di  segreteria  pari  ad    10,00

(dieci). Il pagamento deve essere effettuato  esclusivamente  tramite

bonifico bancario sul conto intestato a:  sezione  di  tesoreria  348

Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00,  Causale:

«Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato -

codice  fiscale  del  candidato»  e  dichiarato  al   momento   della

presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.

    2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla

procedura concorsuale deve produrre apposita  istanza  esclusivamente

attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e

successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse

non saranno prese in considerazione.

    3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza

tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre  2017  e  fino

alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.

    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente

domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua  la  fase  del

riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la

sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.  Quest'ultima  attesta  la

veridicita' dei  dati  anagrafici  alla  direzione  generale  per  il

personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla

registrazione  del  candidato  nel   sistema   POLIS.   Ultimata   la

registrazione, il candidato riceve dal  sistema  POLIS  i  codici  di

accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella  successiva

fase della procedura POLIS.

    5. La data di presentazione della domanda  di  partecipazione  al

corso-concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico  che,  allo

scadere del termine utile per la presentazione, non consentira'  piu'

l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e

la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato

deve stampare e presentare all'atto  dell'identificazione  il  giorno

della prova preselettiva o della prova scritta  ove  la  preselezione

non abbia luogo.

    6.  Nella  domanda  di  ammissione  il  candidato,  a   pena   di

esclusione,  deve  dichiarare  sotto  la   propria   responsabilita',

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni  mendaci  ai

sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  generali  e  dei

titoli di  preferenza  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche'  dei  titoli  specifici  di

ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi  dell'art.  3

del  presente  bando.  In  particolare  il  candidato,  a   pena   di

esclusione, deve dichiarare:

      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il

cognome di nascita);

      b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  (indirizzo,

comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;

      c) il possesso della cittadinanza italiana;

      d) il godimento dei diritti civili  e  politici.  Il  candidato

deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui  liste  elettorali  e'

iscritto  ovvero  i  motivi  della   mancata   iscrizione   o   della

cancellazione dalle liste medesime;

      e) idoneita' fisica alla frequenza del  corso-concorso  e  allo

svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;

      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati

concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli

eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e  all'estero.  Tale

dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego

presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente

rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale

ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego

mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi

fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di

lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso

contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del

rapporto di impiego;

      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a

parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a

preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli

di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione

che  ha  emesso  il  provvedimento  di  conferimento  del  titolo  di

preferenza e la data di emissione. I titoli devono  essere  posseduti

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

      i)  il  numero  telefonico,  nonche'  il  recapito   di   posta

elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede  di  ricevere

le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a  far

conoscere tempestivamente le variazioni  tramite  il  sistema  POLIS.

L'Amministrazione  scolastica  non  assume  responsabilita'  per   lo

smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da   mancate,

inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato  circa  il

proprio indirizzo di  posta  elettronica  ordinaria  e/o  certificata

oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento   di

indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche'  in  caso

di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito  o

forza maggiore;

      j) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano

l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio

1992, n. 104, di essere assistiti durante  le  prove,  indicando,  in

caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio

handicap, nonche' gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari.  Tali

richieste devono risultare da apposita certificazione  rilasciata  da

una   competente   struttura   sanitaria    pubblica    da    inviare

successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della  prova,  o

in  formato  elettronico  mediante  posta   elettronica   certificata

all'indirizzo pec dell'USR  individuato  ai  fini  dello  svolgimento

delle  prove  o  a  mezzo  di  raccomandata  postale  con  avviso  di

ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di  svolgimento

delle  prove  possono  essere  concordate  telefonicamente   con   il

competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente  USR  redige  un

sintetico verbale che invia  tramite  email  all'interessato  per  la

formale accettazione. In ogni caso i tempi  aggiuntivi  eventualmente

concessi non potranno eccedere il 30%  del  tempo  assegnato  per  le

prove;

      k) il titolo di studio di cui all'art. 3,  comma  1,  posseduto

con  l'esatta  indicazione  dell'Universita'  che  l'ha   rilasciato,

dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato;

qualora il titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero  il

candidato   deve   indicare   obbligatoriamente   gli   estremi   del

provvedimento con il quale il titolo  stesso  e'  stato  riconosciuto

equipollente al corrispondente titolo italiano;

      l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o

spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;

    m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;

    n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti  in

esonero sindacale,  distaccati,  utilizzati,  comandati  o  collocati

fuori  ruolo,  poiche'  in  servizio  all'estero   o   presso   altre

amministrazioni  dello  Stato,  indicheranno   l'ultima   istituzione

scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio  presso

il quale prestano servizio e la data di inizio);

    o) la data della prima nomina in ruolo  nonche'  la  conferma  in

ruolo;

    p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo  la  prima  nomina  in

ruolo;

    q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni  scolastiche

ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima  della

nomina in ruolo  con  l'esatta  indicazione  dell'istituzione  e  dei

singoli periodi di servizio effettivamente prestato in  costanza  del

riconoscimento   paritario,   nonche'   l'avvenuto   versamento   dei

contributi;

    r) gli eventuali  periodi  per  i  quali  e'  stato  adottato  un

provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.  Tale

dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

    s) la eventuale  conferma  dell'incarico  di  presidenza  di  cui

all'art.  1-sexies  del  decreto-legge  31  gennaio   2005,   n.   7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

    t) di non trovarsi nelle condizioni previste  dall'art.  497  del

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

    u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'

e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.

196, e successive modificazioni.

    7. Non si tiene conto delle domande che non contengano  tutte  le

indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per

l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste  dal

presente decreto.

                               Art. 5

 

                      Commissione del concorso

 

    1. La commissione  esaminatrice  dei  candidati  al  concorso  di

ammissione al  corso  di  formazione  dirigenziale  e'  nominata  con

decreto  del  Direttore  generale,  secondo  le  modalita'  e  con  i

requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.

                              

                               Art. 6

 

                         Prova preselettiva

 

    1.  L'eventuale  prova  preselettiva   si   svolge   nelle   sedi

individuate dagli USR, anche in piu' sessioni in relazione al  numero

dei candidati.

    2. Lo svolgimento della prova preselettiva e'  computerizzato;  i

candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva   hanno   a

disposizione una postazione informatica alla quale  accedono  tramite

un codice di identificazione personale che sara'  fornito  il  giorno

della prova.

    3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in  cento

quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha  quattro  opzioni  di

risposta,  di  cui  una  sola  corretta;  l'ordine  dei  100  quesiti

somministrati sara' diversificato  per  ciascun  candidato.  I  cento

quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche:

    normativa riferita  al  sistema  educativo  di  istruzione  e  di

formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia  con  particolare

attenzione ai processi di riforma in atto;

    modalita'  di  conduzione  delle  organizzazioni  complesse,  con

particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed

educative statali;

    processi  di  programmazione,  gestione   e   valutazione   delle

istituzioni   scolastiche,   con   particolare    riferimento    alla

predisposizione  e  gestione   del   Piano   triennale   dell'offerta

formativa, all'elaborazione del Rapporto  di  autovalutazione  e  del

Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia  delle  istituzioni

scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

    organizzazione degli ambienti di apprendimento,  con  particolare

riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e  ai

processi di innovazione nella didattica;

    organizzazione  del  lavoro  e  gestione   del   personale,   con

particolare riferimento alla realta' del personale scolastico;

    valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti

e dei sistemi e dei processi scolastici;

    elementi di diritto  civile  e  amministrativo,  con  particolare

riferimento  alle  obbligazioni  giuridiche  e  alle  responsabilita'

tipiche del dirigente  scolastico,  nonche'  di  diritto  penale  con

particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione

e in danno di minorenni;

    contabilita'  di  Stato,   con   particolare   riferimento   alla

programmazione  e  gestione   finanziaria   presso   le   istituzioni

scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

    sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.

    4. I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di

4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul  sito  internet  del

Ministero,  almeno   20   giorni   prima   dell'avvio   della   prova

preselettiva.

    5. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei  quali  il

sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce  definitivamente  le

risposte  fornite  dal  candidato   fino   a   quel   momento.   Fino

all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le  risposte

gia' date.

    6. La prova preselettiva assegna un punteggio  massimo  di  100,0

punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta,  0,0

punti per ciascuna risposta non  data  e  sottraendo  0,3  punti  per

ciascuna risposta errata.

    7. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine

della stessa.

    8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale,  sulla

base  delle  risultanze  della  prova  preselettiva  sono  ammessi  a

sostenere la prova scritta, di cui all'art.  8,  n.  8700  candidati.

Sono, altresi', ammessi tutti  i  candidati  che  abbiano  conseguito

nella prova preselettiva un punteggio pari  a  quello  del  candidato

collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato  superamento  della

prova   comporta   l'esclusione   dal   prosieguo   della   procedura

concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre  alla

formazione del punteggio  finale  nella  graduatoria  di  merito  del

concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.

    9. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi  ed  esami,  del  27

febbraio 2018 e sul sito internet del  Ministero,  e'  reso  noto  il

calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del  giorno

e dell'ora di svolgimento. Nello stesso avviso e' data  comunicazione

in merito alla pubblicazione dell'archivio da cui saranno estratti  i

quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione  di

tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

    10. L'elenco delle sedi della  prova  preselettiva  con  la  loro

esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati

distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione

di  residenza  in  ordine  alfabetico,  e  le  ulteriori   istruzioni

operative, e'  comunicato  almeno  15  giorni  prima  della  data  di

svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul  sito  internet

del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti  gli

effetti.

    I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente  domiciliati,

sosterranno la prova nella regione Lazio.

    11. I  candidati  si  devono  presentare  nelle  rispettive  sedi

d'esame  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di

validita', del codice fiscale, nonche' della ricevuta  di  versamento

attestante il pagamento del diritto di segreteria  pari  ad    10,00

(dieci). La mancata presentazione nel giorno, ora e  sede  stabiliti,

comunque  giustificata  e  a   qualsiasi   causa   dovuta,   comporta

l'esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza maggiore

sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni

della  prova  preselettiva  nelle  giornate  programmate,  ne   viene

stabilito il rinvio con  comunicazione,  anche  in  forma  orale,  ai

candidati presenti.

    12. Durante lo svolgimento della prova i  candidati  non  possono

introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti

manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,

telefoni cellulari e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla

trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra  loro.  In  caso  di

violazione di tali disposizioni e'  prevista  l'immediata  esclusione

dal corso-concorso.

    13. La vigilanza durante la prova preselettiva e' affidata  dagli

USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per  la

scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e  le

cause  di  incompatibilita'  o  di  inopportunita'  previsti  per   i

componenti della Commissione esaminatrice dall'art.  16  del  decreto

ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR

istituiscono per ciascun edificio un comitato di  vigilanza,  formato

secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

    14. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni  festivi

ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di

festivita' ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'  religiose

valdesi.

                               Art. 7

 

                           Prove di esame

 

    1. Le prove di esame del concorso pubblico  per  l'ammissione  al

corso di formazione dirigenziale e tirocinio  si  articolano  in  una

prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi  informatici,  e

una prova orale.

                               Art. 8

 

                            Prova scritta

 

    1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'art.  6  sono

ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul  sito

internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.

    2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio  nazionale  e

si svolge in una unica  data  in  una  o  piu'  regioni,  scelte  dal

Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.

    3. Lo  svolgimento  della  prova  scritta  e'  computerizzato;  i

candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione

una postazione informatica alla quale accedono tramite un  codice  di

identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.

    4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta  aperta

e due quesiti in lingua straniera.

    5. I cinque quesiti  a  risposta  aperta  vertono  sulle  materie

d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.

    6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato  in

cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la  comprensione

di un testo  nella  lingua  straniera  prescelta  dal  candidato  tra

inglese, francese, tedesco e spagnolo.  Detti  quesiti,  che  vertono

sulle materie di cui all'art. 10, comma  2,  lettere  d)  o  i),  del

decreto ministeriale, sono formulati e  svolti  dal  candidato  nella

lingua straniera prescelta, al fine della verifica e  della  relativa

conoscenza al livello B2 del CEF.

    7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei  quali  il

sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce  definitivamente  le

risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

    8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi

in lingua straniera,  la  Commissione  del  concorso  attribuisce  un

punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei  quesiti  in

lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio  nel  limite

massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.  Il  punteggio

complessivo della prova scritta e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi

ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono  un

punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano  la  prova

scritta e sono ammessi a quella orale.

    9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma  1,  lettera

c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata

la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del  Ministero  il

giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento  della  prova

scritta.

    10. Con avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito

internet del Ministero, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento

della prova scritta. La pubblicazione di tale  avviso  ha  valore  di

notifica a tutti gli effetti.

    11. L'elenco delle sedi della prova  scritta,  individuate  dagli

USR,  con  la  loro  esatta  ubicazione,  con   l'indicazione   della

destinazione dei candidati distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le

ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni  prima

della data di svolgimento delle prove tramite avviso  pubblicato  sul

sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica

a tutti gli effetti.

    12. I  candidati  si  devono  presentare  nelle  rispettive  sedi

d'esame  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di

validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel  giorno,

ora e sede stabiliti,  comunque  giustificata  e  a  qualsiasi  causa

dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.  Qualora,  per  cause  di

forza maggiore sopravvenute, non sia possibile  l'espletamento  della

prova scritta nella  giornata  programmata,  ne  viene  stabilito  il

rinvio  con  comunicazione,  anche  in  forma  orale,  ai   candidati

presenti.

    13. Durante le prove scritte non e' permesso  ai  concorrenti  di

comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in

relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o

con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non  possono

portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni

di qualunque specie,  telefoni  cellulari  e  strumenti  idonei  alla

memorizzazione  o  alla  trasmissione  di  dati.  Possono  consultare

soltanto i testi di legge  non  commentati  e  il  vocabolario  della

lingua  italiana.  Il  concorrente  che  contravviene  alle  suddette

disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in  cui  risulti

che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in  parte,

l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati

coinvolti.

    14. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata  dagli  USR

ai commissari di vigilanza scelti dai  medesimi  USR.  Anche  per  la

scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e  le

cause  di  incompatibilita'  o  di  inopportunita'  previsti  per   i

componenti della Commissione esaminatrice dall'art.  16  del  decreto

ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR

istituiscono per ciascun edificio un comitato di  vigilanza,  formato

secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

    15. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi  ne',

ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni  di  festivita'

ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

     

                               Art. 9

 

                             Prova orale

 

    1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'art.  8  sono

ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul  sito

internet del Ministero, a sostenere la prova orale.

    2. La prova orale consiste in:

    a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art.  10,  comma

2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale

del candidato sulle medesime e  sulla  verifica  della  capacita'  di

risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

    b) una verifica della conoscenza degli  strumenti  informatici  e

delle tecnologie della comunicazione normalmente  in  uso  presso  le

istituzioni scolastiche;

    c) una verifica  della  conoscenza  della  lingua  prescelta  dal

candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del

CEF, attraverso la lettura e traduzione  di  un  testo  scelto  dalla

Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

    3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma  2  sono

predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del  concorso.

La Commissione e le sottocommissioni scelgono  altresi'  i  testi  da

leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.

    4. Al colloquio sulle  materie  d'esame,  all'accertamento  della

conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della

lingua straniera prescelta dal  candidato,  nell'ambito  della  prova

orale, la Commissione  del  concorso  attribuisce  un  punteggio  nel

limite  massimo  rispettivamente  di  82,  6  e  12.   Il   punteggio

complessivo della prova  orale  e'  dato  dalla  somma  dei  punteggi

ottenuti  al   colloquio   e   nell'accertamento   della   conoscenza

dell'informatica e della lingua.  La  prova  orale  e'  superata  dai

candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o  superiore  a

70 punti.

    5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1,  lettera

c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata

la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima

dell'inizio della prova stessa.

    6. La  Commissione  e  le  Sottocommissioni  esaminatrici,  prima

dell'inizio della prova orale, determinano  i  quesiti  da  porre  ai

singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.  Tali  quesiti

sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.

    7. Con avviso da pubblicarsi sul  sito  internet  del  Ministero,

almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota

la sede, la data e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La

pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli

effetti.

    8. I candidati ammessi alla prova orale  ricevono  comunicazione,

esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato

nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito

nella prova scritta.

    9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.

    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai

sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'

ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

                             

                            Art. 10

 

        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

 

    1. I candidati, che  hanno  superato  la  prova  scritta  di  cui

all'art.  8,  dichiarano  il  possesso  dei  titoli  suscettibili  di

valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale  e

all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre

2017, n.  247,  Serie  generale.  La  dichiarazione  viene  inoltrata

esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni  che  verranno

impartite con successivi avvisi.

    2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto

riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la

presentazione delle domande di ammissione.

    3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli

presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1,  sara'  possibile

allegare i titoli di cui alla tabella  A  allegata  al DM  nonche'  i

titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente

della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  non  documentabili  con

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve

essere  effettuata  entro  i  termini  che  saranno  resi  noti   con

successivo avviso.

    5. Non verranno valutati titoli dichiarati con  le  modalita'  di

cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.

    6. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli

sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai  sensi

dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre

2000,  n.  445.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo

incompleto o parziale, possono essere  successivamente  regolarizzate

entro i termini stabiliti con successiva comunicazione.  Qualora  dal

controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della

dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente

conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le

dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.

    7.   Il   punteggio   finale   dei   candidati   si   valuta   in

duecentotrentesimi e si ottiene dalla  somma  del  voto  della  prova

scritta, del voto della prova orale e del punteggio  riportato  nella

valutazione dei titoli.

                              

 

                               Art. 11

 

                               Riserva

 

    1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili  per  l'accesso  al

corso di formazione dirigenziale di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e'

riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.

                               

 

                               Art. 12

 

                Graduatoria del concorso e ammissione

                 al corso di formazione dirigenziale

 

    1. All'esito del concorso  di  accesso  al  corso  di  formazione

dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria  generale

nazionale per merito e  titoli,  sulla  base  del  punteggio  di  cui

all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano

le preferenze di cui all'art.  5,  commi  4  e  5,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

    2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi  i  candidati

utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito  e

titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di  cui

all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di  cui

all'art. 2, comma 3.

    3. La graduatoria generale nazionale  per  merito  e  titoli  del

concorso di ammissione  al  corso  di  formazione  e'  approvata  con

decreto del Direttore generale, ed e' pubblicata  sul  sito  internet

del Ministero. Della  pubblicazione  si  da'  avviso  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

                              

                              Art. 13

 

    Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

 

    1. Il corso di formazione  dirigenziale  e  tirocinio  si  svolge

secondo le modalita' definite dall'art. 17 del decreto ministeriale.

    2. Con il  successivo  decreto  del  Direttore  generale  di  cui

all'art. 17 comma 10  del DM,  verranno  stabilite  le  modalita'  di

scelta della sede di svolgimento  del  corso  di  formazione  secondo

l'ordine  della  graduatoria  di  cui   all'art.   14   del   decreto

ministeriale, le norme che  i  candidati  sono  tenuti  ad  osservare

durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di

formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte  dei  candidati

stessi.

                               Art. 14

 

            Commissione del corso e graduatoria generale

 

    1.  La  commissione  esaminatrice   del   corso   di   formazione

dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di

cui all'art. 5 ed e' nominata dal  Direttore  generale.  La  medesima

commissione e' costituita ai sensi degli articoli  15  e  16  decreto

ministeriale, secondo la disciplina  specifica  di  cui  all'art.  18

del DM.

    2. La graduatoria generale di  merito  conclusiva  del  corso  di

formazione dirigenziale e tirocinio  e'  nazionale  ed  e'  formulata

secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM.

    3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del

Direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet del  Ministero.

Della pubblicazione si da'  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

    4.  La  graduatoria   generale   di   merito   ha   durata   sino

all'approvazione della graduatoria successiva.

     

                               Art. 15

 

                              Vincitori

 

    1. Sono dichiarati  vincitori  del  corso-concorso,  i  candidati

utilmente collocati nella graduatoria generale di  merito  conclusiva

del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti

previsti dall'art. 2, comma 2.

    2. I vincitori sono  assegnati  ai  ruoli  regionali  sulla  base

dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai  vincitori

stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel  limite  dei

posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.

    3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere

il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal

contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  alla  dirigenza

scolastica. Resta  fermo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di

assunzioni di cui all'art. 39,  commi  3  e  3-bis,  della  legge  27

dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede  di  servizio,  il

competente USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e  33,

commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

    4. I soggetti che rinunciano all'assunzione  sono  esclusi  dalla

graduatoria. Sono altresi' depennati dalla  graduatoria  coloro  che,

senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato

dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione  del  contratto  di

cui  al  comma  3,  o  che  non  perfezionano  l'assunzione  con   la

presentazione, entro  trenta  giorni,  dei  documenti  richiesti  dal

successivo art. 16 per l'assunzione medesima.

    5. I dirigenti assunti  a  seguito  della  procedura  concorsuale

definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza  in  servizio

nella regione di iniziale  assegnazione  per  un  periodo  pari  alla

durata minima dell'incarico  dirigenziale  previsto  dalla  normativa

vigente.

                               Art. 16

 

                 Presentazione dei documenti di rito

 

    1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono  tenuti

a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la

stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai  sensi  dell'art.  15

della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati  e  gli  atti  di

notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti

dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di

presentazione dei  documenti  di  rito  previste  dalle  disposizioni

vigenti a favore di particolari categorie.

                              

                              Art. 17

 

                       Assunzione in servizio

 

    1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti  al  periodo  di

prova disciplinato dal vigente  Contratto  collettivo  nazionale  del

personale dirigenziale scolastico.

    2.  Ai  dirigenti  scolastici  assunti  in  servizio  compete  il

trattamento economico relativo alla predetta qualifica  prevista  dal

Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.

                               

 

                               Art. 18

 

                               Ricorsi

 

    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura

concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso

straordinario  al  Presidente  della   Repubblica,   entro centoventi

giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR  Lazio,  entro sessanta

giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta

Ufficiale o di notifica all'interessato.

                              

                               Art. 19

 

           Informativa sul trattamento dei dati personali

 

    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,

n. 196,  si  informano  i  candidati  che  il  trattamento  dei  dati

personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso

o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato

unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo  ed  avverra'

con l'utilizzo anche di procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei

limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in  caso

di comunicazione a terzi. I dati  resi  anonimi,  potranno,  inoltre,

essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.

    2. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  valutare  i

requisiti di partecipazione  al  corso-concorso  e  il  possesso  dei

titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale

ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto

di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti

in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero,  titolare  del

trattamento dei dati.

    4. Il responsabile del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il

Ministero.

                              

                               Art. 20

 

                        Norme di salvaguardia

 

    1. Per quanto non previsto  dal  presente  decreto,  valgono,  in

quanto applicabili, le disposizioni sullo  svolgimento  dei  concorsi

contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,

n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in  premessa

e nel vigente  C.C.N.L.  del  personale  con  qualifica  dirigenziale

scolastica.

    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».

    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali

impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della

Repubblica e sessanta giorni per il ricorso  giurisdizionale  al  TAR

Lazio).

      Roma, 23 novembre 2017

 

                                       Il direttore generale: Novelli

 

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