Ipotesi CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA a.s. 2015/2016 del 26 novembre 2014
domenica 30 novembre 2014
sabato 29 novembre 2014
Abuso contratti a termine: l’Europa condanna l’Italia
- Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 Successione contratti di lavoro a tempo determinato precari scuola - comunicato stampa della corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 Gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulle migliaia di ricorsi pendenti davanti ai tribunali italiani. Il Governo intervenga per evitare di perdere ulteriori ricorsi. La FLC CGIL continua a sostenere i precari. Non c’è più spazio per le chiacchiere. La sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo avrà conseguenze importanti sul lavoro italiano, perché mette fine all’abuso dei contratti a termine per rispondere a esigenze durature e non temporanee. Leggi il testo la sentenza e il comunicato stampa. Sono almeno 15 mila i ricorsi promossi dal 2010 con l’appoggio legale della FLC CGIL. Alcuni con sentenze già favorevoli. La maggior parte giacciono presso i tribunali italiani, molti già in Cassazione, rimasti in sospeso in attesa del pronunciamento della Corte europea. L'esito delle sentenze definitive dovrebbe essere ormai scontato. La questione riguarda oltre 200 mila lavoratori della scuola, tra docenti e Ata, che stanno nelle graduatorie a esaurimento, in quelle di seconda fascia, che hanno ottenuto l’abilitazione nel Tfa e nel Pas. Le conseguenze sul piano politico, ha spiegato il segretario generale Domenico Pantaleo, sono evidenti anche sullo stesso “Jobs Act” appena approvato che di fatto estende il lavoro atipico. In più, ha proseguito Pantaleo, dimostra, ancora una volta, che la CGIL, oltre a difendere e tutelare i lavoratori cosiddetti “stabili”, è sempre e con efficacia a fianco dei precari. “Questa sentenza dà ragione alle nostre rivendicazioni vecchie e nuove e rafforza i motivi dello sciopero del 12 dicembre. Il governo farebbe a riflettere sul proprio operato”. Cosa dice in sostanza questa sentenza? Il prof. Vittorio Angiolini, che ha rappresentato la FLC CGIL a Lussemburgo (insieme agli avvocati Isetta Barsanti Mauceri e Francesco Americo), ha spiegato che il principio di diritto su cui si basa la sentenza è il contrasto della normativa italiana con quella europea, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell’abuso di contratti a termine. Gli accordi europei che regolano la materia impongono agli stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale; devono indicare anche delle sanzioni per chi ne abusa e i risarcimenti non devono essere inferiori al danno del lavoratore, altrimenti la misura dissuasiva non funziona. Da noi spesso si ricorre al risarcimento forfettario che non sempre è un deterrente. Inoltre, la Corte ritiene che non sia sufficiente che lo Stato dichiari l’intenzione di bandire i concorsi: deve indicare tempi certi del loro espletamento. Infine, il principio che non si deve abusare di contratti a termine laddove si manifestano esigenze permanenti vale sia per il settore pubblico sia per quello privato. Cosa succederà ora? La FLC CGIL solleciterà il governo a intervenire con urgenza per sanare questa situazione anche perché altre migliaia di ricorsi stanno per essere presentati ed è ragionevole prevederne il risultato. Il governo è in colpevole ritardo. Questa sentenza era annunciata, visto che la normativa europea in materia è chiarissima già da 15 anni. La legislazione italiana, a cominciare dal collegato lavoro dell’ex ministro Sacconi (2010), se ne è fatta beffa e ora il governo subirà la procedura d’infrazione e dovrà pagare multe miliardarie, oltre ai risarcimenti per la soccombenza nei ricorsi. Questi soldi avrebbero potuto essere usati più proficuamente. Infine, la FLC chiederà al MIUR di attivare un’operazione verità e trasparenza per conoscere bene quante persone iscritte alle diverse graduatorie, comprese quelle di istituto, abbiano i numeri per entrare nei piani di stabilizzazione e di stabilizzarli subito senza attendere l'inizio del prossimo anno scolastico. Questa sentenza avrà l’effetto di far emergere anche i tanti microabusi che una dissennata e punitiva legislazione sul lavoro ha diffuso. Le conseguenze non saranno né sanatorie, né piani assistenziali, ma un riordino del lavoro che farà bene ai lavoratori, restituendogli dignità, e alle amministrazioni pubbliche, soprattutto scuole, università, enti di ricerca e di alta formazione, che potranno contare su un buon lavoro. Questa volta l’Europa lo impone davvero. fonte: http://www.flcgil.it/
Assenza per malattia - Cosa si intende per "grave patologia?
Cosa si intende per "grave patologia"? Sinergie di Scuola, 14.11.2014 Come abbiamo già avuto modo di chiarire in altre occasioni, non rientrano nel computo dei giorni di assenza per malattia, ai fini della determinazione del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto), e sono retribuite per intero: 1. le assenze per infortunio certificate dall’INAIL; 2. la malattia dipendente da causa di servizio; 3. l’assenza per gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, che comprende, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (postumi delle cure). Per quanto riguarda, nello specifico, il punto 3), l'art. 17, comma 9, del CCNL Scuola 29/11/2007 dispone, per i dipendenti a tempo indeterminato, che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”. Le medesime disposizioni valgono anche per il personale a tempo determinato (v. comma 15 dell'art.19). Ma cosa si intende esattamente per “gravi patologie”? Il CCNL Scuola non individua tassativamente i casi qualificabili come tali, per cui, in assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione “gravi patologie”, la valutazione della gravità non può essere rimessa al dirigente scolastico ma deve essere preventivamente accertata e certificata dalla competente ASL. In tal senso, considerata l'ambiguità dell'espressione utilizzata e onde evitare ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai Dirigenti scolastici nella valutazione del tutto discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi benefici, molti Uffici scolastici regionali in passato hanno fornito indicazioni alle scuole, ritenendo che nei casi in cui il lavoratore produca una certificazione attestante una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne atto, senza possibilità di ulteriore giudizio. Il riconoscimento della grave patologia richiede dunque la sussistenza di due requisiti essenziali: 1. che si tratti di patologie gravi, debitamente certificate come tali da una ASL o da una struttura convenzionata; 2. che l’interessato debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, anch’esse certificate come sopra, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Il dipendente deve pertanto fornire la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ASL di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori ASL) che attesti la grave patologia. La certificazione prodotta, oltre a contenere l’esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter lavorare, dovrà indicare il percorso terapeutico adottato e contenere l’indicazione dei giorni durante i quali lo stesso dovrà essere considerato parzialmente e/o temporaneamente non in grado di assumere servizio. Quindi, la certificazione medica da presentare al Dirigente scolastico deve obbligatoriamente precisare che si tratta di grave patologia, che il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ha effetti invalidanti e il numero dei giorni di assenza per terapia con effetti invalidanti. In sintesi, i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici di cui al citato comma 9 dell’art.17 sono: 1. periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital); 2. periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate). Tali periodi, peraltro, sono tra i pochi esclusi dall’obbligo del rispetto delle c.d. fasce di reperibilità, così come previsto dall’art. 55 septies, c. 5 del D.Lgs 165/2001. Non possono invece rientrare nella “grave patologia” e quindi godere dei benefici previsti i periodi di assenza le cui certificazioni mediche non contengano le precisazioni suddette. fonte:http://www.sinergiediscuola.it/
Nota MIUR 24.11.2014, prot. n. 16599
Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.
Scelta delle sedi.
Nota MIUR 24.11.2014, prot. n. 16599 Personale ATA - Graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Scelta delle sedi. Come è noto con DD.MM. 19.04.2001, n. 75 e 24.03.2004, n. 35 sono stati costituiti per il conferimento di supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, rispettivamente: - elenchi provinciali ad esaurimento per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, - graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, - elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo professionale di addetto alle aziende agrarie. Coloro che figurano nei suddetti elenchi provinciali hanno diritto ad essere inclusi anche nelle graduatorie di istituto di seconda fascia della medesima provincia. Conseguentemente tali soggetti possono presentare la domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto nella stessa provincia nella cui graduatoria provinciale per le supplenze sono già inseriti, esercitando nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici, secondo i termini e le modalità disciplinati dalla presente nota. In assenza di tale opzione restano confermate le istituzioni scolastiche già precedentemente scelte, a meno che il relativo codice non abbia perso validità per effetto del dimensionamento. Tutti gli aspiranti della seconda fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o negli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali. Nelle graduatorie di collaboratore scolastico, nell'ambito della predetta seconda fascia, precedono coloro che, essendo già precedentemente inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, abbiano anche effettuato 30 giorni di servizio nelle scuole statali. La domanda per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, unica per tutti i profili per cui l'aspirante ha titolo, deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via web, tramite le istanze on line dal 24 novembre 2014 alle ore 14,00 del 23 dicembre 2014. Ciascun aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche, compresi i CPIA, per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni, l'aspirante può, rispetto al numero delle istituzioni scolastiche già prescelte, nel 2012 o precedentemente, sostituirle tutte o in parte. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di circolo e istituto, anche i candidati già inclusi a pieno titolo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e coloro che a pieno titolo sono già inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento, e che non abbiano prodotto, all'epoca, alcuna domanda possono produrre l'allegato A, esercitando le opzioni concernenti le istituzioni scolastiche. La modalità di trasmissione tramite le istanze on line, estremamente semplificata, consente la visualizzazione e la conseguente selezione delle sedi scolastiche dall'aspirante evitando ogni possibilità di incorrere in errori di trascrizione dei codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di visualizzare le eventuali sedi su cui l'aspirante era già presente nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia dell'anno scolastico 2013-14, come modificate dagli effetti del dimensionamento. La presentazione dell'istanza con modalità Web, conforme al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, si articola in due momenti principali, il primo propedeutico al secondo: - La "Registrazione" da parte dell'utente, che prevede il riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell'aspirante (funzione sempre disponibile); - L'"Inserimento" dell'istanza on line da parte dell'utente (funzione disponibile dal 24 novembre 2014). La domanda presentata con la suddetta modalità non deve essere inviata in formato cartaceo all'ufficio scolastico provinciale competente in quanto l'ufficio è in grado di vedere i dati immediatamente dopo l'inoltro. Nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - Registrazione" allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di supporto per gli utenti che vorranno utilizzare gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in questione. Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui alla presente nota. Si precisa che la procedura non costituisce una riapertura dei termini per l'inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e/o degli elenchi provinciali ad esaurimento dei restanti profili professionali, ma solo la necessaria attualizzazione delle sedi di anagrafe delle istituzioni scolastiche. Si pregano, infine, le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti internet (www.istruzione.it) ed intranet. Si confida in un puntuale adempimento.
Il sistema nazionale di valutazione
apri il sito
Normativa
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DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione
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Direttiva n. 11 del 18
settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema
nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017
·
C.M. n. 47 del 21 ottobre
2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema
educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014
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Cos'è il Rapporto nazionale di Autovalutazione? Il 27 novembre 2014 è stato presentato al MIUR uno strumento di lavoro comune che tutte le scuole italiane potranno utilizzare per riflettere su se stesse e darsi degli obiettivi di miglioramento. È il format che servirà agli istituti scolastici per produrre, entro l'estate 2015, il loro primo Rapporto di Autovalutazione. Il format è un documento articolato in 5 sezioni che prevede 49 indicatori attraverso i quali le scuole potranno scattare la loro fotografia, individuare i loro punti di forza e debolezza, mettendoli a confronto con dati nazionali e internazionali, ed elaborare le strategie per rafforzare la propria azione educativa. Con la presentazione del format del Rapporto di Autovalutazione inizia a prendere corpo il Sistema Nazionale di Valutazione. Il format Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato elaborato dall'INVALSI con il supporto e la supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni) costituito presso il MIUR ed è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che parte dal 2008 e passa attraverso alcuni progetti (Valutazione e Miglioramento, VSQ e VALES). Il format prevede che gli istituti debbano analizzare il contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli scolastici successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari l'inserimento nel mondo del lavoro), i processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della didattica, alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio). La task force a supporto delle scuole Il 27 e 28 novembre 200 fra rappresentanti degli Uffici Scolastici Regionali e dirigenti tecnici del MIUR partecipano a Roma a seminari di formazione con esperti nazionali e internazionali per poter supportare le scuole nel lavoro di produzione del Rapporto di Autovalutazione che si svilupperà nei prossimi mesi. Una vera e propria task force, un 'help desk', a disposizione di dirigenti scolastici e docenti. Le scuole, inoltre, per la realizzazione delle azioni di miglioramento potranno contare sul supporto dell'INDIRE e di altri soggetti esterni (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali). Le tappe Nel corso di questo anno scolastico tutte le scuole, statali e paritarie, realizzeranno l'autovalutazione. Ora dirigenti e docenti hanno in mano lo strumento comune su cui cominciare a predisporre il loro Rapporto che sarà compilato poi in versione digitale su una piattaforma comune predisposta dal MIUR e sarà reso pubblico a Luglio 2015 diventando uno strumento anche di trasparenza e rendicontazione pubblica a disposizione delle famiglie. A Ottobre 2015 l'INVALSI pubblicherà il primo Rapporto nazionale sul sistema scolastico italiano. Dal prossimo anno scolastico 2015/16 avrà inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da esperti e da ispettori del MIUR. fonte: http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/index.html
Flc Cgil - Quando e come si chiamano i supplenti
per le assenze del personale della scuola
Le modalità e le regole di conferimento delle supplenze temporanee nella scuola In caso di assenze dei docenti/educatori in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata (vedemecum in pdf.)
Flc Cgil – I diritti in moduli per chi lavora nella scuola
I diritti in moduli per chi lavora nella scuola Compilare un modulo per esercitare un diritto, oggi, è un atto normale. Il diritto alla maternità, ai congedi parentali, alla tutela dei disabili, alla cura dell’infanzia, a curarsi se ci si ammala. Tutti i diritti indicati nelle pagine che seguono non cadono dal cielo. Ognuno di essi è frutto di lotta, impegno e tenacia. In quei moduli c’è un pezzo di storia del sindacato confederale e anche un po’ d’orgoglio per i risultati ottenuti. Sono conquiste di civiltà che oggi qualcuno vuole rimettere in discussione con diversi pretesti. Per questa utile modulistica (che per quanto ampia non comprende tutto) dobbiamo ringraziare Daniela Barozzi, Claudio Cattini, Americo Campanari, Corrado Colangelo, Ermes Ghiddi. I diritti in moduli (vademecum in pdf) Fonte: http://www.flcgil.it/
19/11/2014 - La Tecnica della Scuola
Con le salvaguardie non cambiano i termini di liquidazione di TFR e TFS
La Tecnica della Scuola – 19/11/2014 Con le salvaguardie non cambiano i termini di liquidazione di TFR e TFS L.L. Martedì, 18 Novembre 2014 L’Inps spiega che la procedura di salvaguardia non ha alcun effetto sulle tempistiche di pagamento dei trattamenti di fine rapporto e di fine servizio che seguono, pertanto, la disciplina generale Un recente messaggio dell’Inps (messaggio n. 8680 del 12 novembre 2014) ha fatto chiarezza sul seguente aspetto: i termini di pagamento delle prestazioni di fine lavoro per i dipendenti iscritti ai fini Tfs e Tfr alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps, interessati dalle salvaguardie per l’accesso al pensionamento in base alla disciplina previgente all’art. 24 del DL 201/2011, nonché per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è risolto unilateralmente dal datore di lavoro. Il chiarimento interessa, in particolare, i lavoratori anche del Comparto Scuola che hanno usufruito del congedo per assistenza a congiunti portatori di handicap ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, beneficiari delle salvaguardie previste dal suddetto decreto legge 201/2011 per l’accesso al trattamento pensionistico con le regole vigenti prima della Riforma Monti-Fornero. Per tali lavoratori l’Inps precisa che la salvaguardia disposta dal citato decreto legge 201/2011 consiste nella conservazione delle regole di accesso alla pensione precedenti il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma Monti Fornero), ma non ha alcun effetto diretto sui termini e le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto. Pertanto, non sono previsti termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr diversi da quelli del regime generale. Questo vuol dire che cambiano i termini di liquidazione solo in base alla causa e alla data di cessazione dal servizio, secondo le istruzioni diramate dall’Inps con la circolare n. 73 del 5 giugno 2014. Riepiloghiamo di seguito cosa dispone la disciplina generale per le cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 2013 per i dipendenti che conseguono il diritto a pensione dopo tale data: Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve in relazione al quale la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’Amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere all’Inps gestione dipendenti pubblici la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; l’Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi. Termine di 12 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale, anche se inferiore al limite di età per la pensione di vecchiaia, e in presenza dell’avvenuto conseguimento del diritto a pensione;cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro; cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008. Nei casi riferibili al termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi) sono dovuti gli interessi. Termine di 24 mesi La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata; il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.). Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi. Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE
A CAUSA DI SERVIZIO - ART. 20 CCNL 2006/2009
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO - ART. 20 CCNL 2006/2009 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinchè il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, let. a). 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.
02/10/2014 - La Tecnica della Scuola
Che succede se la malattia del prof è dovuta a causa di servizio?
La Tecnica della Scuola – 02/10/2014 Che succede se la malattia del prof è dovuta a causa di servizio? Lucio Ficara 01/10/2014 Le malattie o gli eventi comunque collegati a infortuni o motivi di servizio godono di particolare tutela, ai sensi del contratto nazionale.
In un’epoca storica dove
qualcuno, contro ogni dettato costituzionale, sostiene che il lavoro in Italia
è un dovere e non un diritto, è bene ricordare qualche diritto dei lavoratori
che ancora non è stato abolito. Vogliamo parlare di malattie dovute a causa di
servizio o di infortuni sul lavoro che dovessero capitare a qualche insegnante
o più in generale al personale scolastico.
Per tali malattie esiste l’art.20 del
contratto nazionale scuola. In tale norma viene evidenziato che, in caso di
assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, questa non si calcola ai fini del
limite massimo del diritto alla conservazione del posto. Quindi la malattia per
infortunio sul lavoro e tutto il periodo di malattia necessario, affinché il
dipendente giunga a completa guarigione clinica, non è computabile ai fini del
limite massimo per avere la tutela della conservazione del proprio posto di
lavoro. Inoltre bisogna sapere che in tale periodo al dipendente spetta
l’intera retribuzione senza alcuna trattenuta. Se l’assenza fosse dovuta a
malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio, al lavoratore
spetta l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto
stabilito all’art. 17, commi 1, 2 e 3 del contratto scuola. I tre commi appena
citati riguardano appunto il periodo di conservazione del posto che può, in
particolari casi di gravità oggettiva, superare anche i 36 mesi.
L’art.20 del CCNL scuola, tutela anche il
personale precario, rispondendo perfettamente alla direttiva europea 1999/70.
Infatti nel comma 3 di tale norma contrattuale è scritto che quanto suddetto è
diretto alla generalità del personale della scuola. Pertanto tali norme si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di
durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita
in costanza delle patologie di cui sopra.
A supporto di quanto abbiamo affermato, e precisamente riguardo al fatto che rispetto alle assenze per tali malattie non ci deve essere nessuna trattenuta a ribadirlo esiste la circolare n.8/2010 del dipartimento della funzione pubblica. In tale circolare si rammenta l’art.71 comma 1, secondo periodo, del decreto legge 112/2008, in cui si specifica che resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Per cui è fatto salvo l’art.17 comma 9 e tutto l’art. 20 del CCNL scuola vigente.
Fonte: http://www.tecnicadellascuola.it/