In vigore da 01/05/2015, la Naspi
estende l'indennità di disoccupazione anche ai lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato, riferendosi agli eventi di disoccupazione dalla data di
entrata in vigore del nuovo sostegno per la disoccupazione. Questo è il caso
del personale della scuola che lavora con la stipula di contratti a tempo
determinato, come le supplenze brevi annuali, fino al 30/06/ o gli incarichi
fino al termine delle attività didattiche 31/08. La Naspi, in relazione alle
differenti tipologie contrattuali, assicura l'erogazione del sostegno per un
periodo massimo di 24 mesi e non superiore ai 1.300 euro al mese: in
considerazione della situazione del personale della scuola sopra citato, anche
solo sei mesi sono bastevoli per coprire il periodo vuoto tra l'interruzione
della supplenza con la sospensione delle lezioni per le vacanze estive e la
nuova nomina, che in alcuni casi arriva dal 01 settembre, mentre in altri, con
la rivalutazione degli spezzoni orari da parte del DS o dei posti ancora
disponibili, può arrivare anche nel mese di ottobre.
L'importo della Naspi è calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e sugli ultimi quattro anni
utili di servizio nella scuola (contratto di supplenza breve a tempo determinato,
per esempio, degli ultimi quattro anni e stipendio mensile). Il personale
docente con una retribuzione mensile di importo pari o inferiore a 1.195 euro,
avrà diritto a un'indennità di disoccupazione mensile Naspi pari al 75% dello
stipendio percepito quando si era in servizio nella scuola. Differente è il
caso del personale docente con stipendio superiore ai 1.195 euro, per il quale
la Naspi sarà percepita per una somma pari al 75% + il 25% della differenza tra
stipendio mensile e tale importo.
Naspi: requisiti per fare domanda
e come
La Naspi non può essere richiesta da tutti i lavoratori, ma vi sono delle limitazioni. Esclusi dal beneficio della fruizione dell'assegno di disoccupazione i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli con contratto a tempo determinato o indeterminato. Per presentare domanda per la Naspi è necessario trovarsi in stato di disoccupazione, come al termine del contratto di supplenza breve, fine anno, fine attività didattiche. Prima di presentare domanda di assegno per la disoccupazione è importante verificare il possesso di tutti e tre requisiti indicati sotto e inoltrare l'istanza entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (termine del contratto di supplenza breve) tramite il sito Inps per via telematica. Oltre allo stato di disoccupazione, è necessario essere in possesso di 13 settimane di contributi Inps visualizzabili nel sito di NoiPA, e 18 giorni di servizio effettivo nei 4 anni precedenti il periodo in cui si entra in stato di disoccupazione; le stesse settimane e giorni di lavoro possono anche essere equivalenti, se nei 12 mesi che precedono la data di inizio della cessazione del contratto di lavoro.
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