venerdì 6 maggio 2016

Pagamento Tfr e Tfs: nuovi termini e effetti delle penalizzazioni da pensione anticipata










Con la circolare n. 154 dello scorso 17 Settembre, l’INPS 
ha fornito nuovi chiarimenti sui termini entro i quali saranno 
pagati il trattamento di fine rapporto (TFR) e il trattamento 
di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici. 

I nuovi termini per il pagamento di TFR e TFS ai dipendenti pubblici 

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione

Data di decorrenza della pensione

Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro

Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro

Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)

Qualsiasi

Qualsiasi

105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011 oppure 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011

Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 18 agosto 2014

Entro il 18 agosto 2014

6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013

Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 31/12/2014

Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014

6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017

Dal 1° gennaio 2015

Dal 31 dicembre 2014

6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni oppure 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2018

Dal gennaio 2018

Dal gennaio 2018

12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni oppure 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

 

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