lunedì 9 ottobre 2017

MEF - Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.










MEF - RGS - Prot. 181138 del 06/10/2017 - U

Sono pervenuti quesiti da  diverse  Ragionerie  Territoriali  dello  Stato,  volti  ad  ottenere conferme  in   ordine   alla   prescrizione   del  diritto   alla   liquidazione   degli  arretrati  stipendiali  derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera  nei  confronti  del  personale  docente,  nel  caso  in  cui quest’ultimo   venga  emesso  dopo che  siano  trascorsi  cinque  anni  dalla  presentazione   della domanda.

In  particolare,  le  predette  Ragionerie  Territoriali  hanno  segnalato   che,  in  esito   al  controllo dei provvedimenti di ricostruzione  di  carriera  emanati  oltre i  cinque  anni  dalla  domanda  degli interessati,  alle proprie   osservazioni   circa   l’ammissibilità   al   pagamento   delle   somme   arretrate soltanto entro i limiti dei cinque anni  antecedenti  l’emanazione  dei  decreti  stessi,  in  recenti  casi,  gli  uffici emittenti hanno controdedotto sostenendo che, in presenza di una domanda  tempestivamente presentata, il decreto di  ricostruzione  di carriera,  sebbene  tardivo,  consenta  la  corresponsione  di tutti  gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni  antecedenti  alla  presentazione  della  domanda  stessa,  a nulla   rilevando   il  ritardo  con cui  è stato emanato  il provvedimento.

Esaminati i termini della questione, si osserva, preliminarmente, che presupposto per la corresponsione   di  detti  emolumenti   arretrati  fin   dal  momento   del  passaggio   in   ruolo   è  l’avvenuta

presentazione della domanda di ricostruzione  di  carriera  nei  termini  di  legge (segnatamente  entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all’immissione in servizio per  il  personale  ATA),  atteso  che  il  procedimento della  ricostruzione  di carriera si attiva a domanda dell’interessato e non d’ufficio (come avviene, invece, nei  casi  di inquadramenti  contrattuali).

Infatti,  non  appare  superfluo  rammentare   che  se,  ai  fini  giuridici,   al  diritto  alla  ricostruzione di  carriera  si  applicano  le  disposizioni  riguardanti  la  prescrizione  ordinaria  decennale, di   cui all’articolo  2946  del  codice  civile,  ai  fini  economici  esso  soggiace  alla disciplina   contenuta nell’articolo   2948 del medesimo   codice, relativa   al termine   di prescrizione   ridotto  a cinque anni.

Peraltro,  per  la  presentazione  della  domanda  di  ricostruzione  di  carriera,   l’articolo  1,  comma 209, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  c.d.  “buona  scuola”,  stabilisce,  quale  termine  per l’inoltro della  stessa  al  dirigente  scolastico,   esclusivamente   l’intervallo   temporale   tra  il    settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno, mentre, in  precedenza,  era  possibile  presentarla  in  qualunque  momento dell’anno. La medesima legge,  nell’ottica  di  una  corretta  programmazione  della  spesa,  ha inoltre disposto che il MIUR, entro il  28  febbraio  di  ogni  anno,  comunichi  al  MEF    Dipartimento RGS le  risultanze dei  dati  relativi  alle istanze  per  il  riconoscimento  dei  servizi  agli   effetti  della carriera presentate  dal  personale  scolastico nell’ultimo  quadrimestre  dell’anno  precedente.  Tale scadenza impone, di fatto, ai Dirigenti  scolastici,  a  loro  volta,  di adottare  il  decreto  entro  il termine  già  fissato  sino  a tale  data  in  480 giorni ai sensi del D.M.  190 del 06/04/1995 –  compreso  tra  i 30 e i

90 giorni a decorrere dalla  data  di presentazione  della  domanda  di ricostruzione  di carriera  da  parte  del dipendente.

Ciò posto,  stante   il   termine   prescrizionale   quinquennale,   come   da   consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III,  sentenza  n. 155/2013)  e  considerato  che  il  procedimento  di ricostruzione  di carriera  si attiva  ad  istanza  di parte,  è di tutta evidenza che, nell’ipotesi  di  mancata  emissione  del  decreto  di  ricostruzione  di  carriera, occorre che l’interessato si attivi  con  ogni  atto  ed  iniziativa  utili  ad  interrompere  il  decorso  del termine   prescrizionale,   avvalendosi   degli   strumenti   previsti   dall’ordinamento   giuridico   avverso l’inerzia   della  P.A.

Viceversa, in  assenza di  atti  interruttivi,   si  ritiene   che  l’interessato  abbia  diritto  a  percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque  anni  anteriori alla data  di  emanazione  del  decreto  di inquadramento   qualora  l’ufficio   preposto  emani  il  decreto stesso tardivamente.


 

Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli  Uffici  di  controllo  di ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio   antecedente  il  decreto stesso.

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