Cessazione servizio personale scolastico dal 1° settembre 2019
Nota 50647 del 16 novembre 2018 Volantone FLC INCA SPI CGIL come si va in pensione nella scuola nel 2019 Quando presentare le domande La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 12 dicembre 2018. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019. Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.
domenica 25 novembre 2018
Cessazione servizio personale scolastico dal 1° settembre 2019 - Nota 50647 del 16 novembre 2018 - volantone Flc cgil
martedì 20 novembre 2018
criteri di valutazione indicati nella legge n. 107/15 al comma 93, che lega tra l'altro la valutazione del DS ai risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione (RAV)
i criteri: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole
lunedì 5 novembre 2018
SCUOLA - Segretario e coordinatore del consiglio di classe
Segretario
e coordinatore del consiglio di classe
A chi spetta il ruolo di coordinatore e a chi quello
di segretario nei consigli di classe?
Il segretario è una figura
istituzionale, il coordinatore non è previsto in nessuna norma.
§
Ai sensi dell’art. 5/5
del D.Lgs. n. 297/1994: “Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del
consiglio stesso”.
§
L’art. 25/5 del
D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
§
Nei propri doveri
d’ufficio il dirigente scolastico deve provvedere all’organizzazione efficiente
della vita scolastica.
Le due figure, designate
dal dirigente scolastico, spesso equiparate,
rispondono ad esigenze diverse e dal punto di vista normativo hanno
delle differenze sostanziali.
Il segretario del consiglio di classe
§
Il segretario del CdC
è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n.
297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
§
È designato dal
dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni,
oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
§
È una figura
obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile
(documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del
consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal
dirigente.
§
Il docente
individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal
compito. (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso).
§
Il rifiuto
dell’incarico, configurandosi come attività obbligatoria, potrebbe implicare
l’avvio di un procedimento disciplinare.
Considerazioni
Spesso capita che il
dirigente attribuisca l’incarico ad un docente per l’intero anno scolastico.
In questo caso sarebbe utile (anche se non è obbligatorio) che tale nomina
avvenisse per iscritto o attraverso una comunicazione in sede collegiale (o
attraverso una circolare di servizio).
Inoltre il dirigente,
al fine di favorire un clima di collaborazione, potrà rimettere alla
contrattazione di istituto la definizione di criteri relativi alla assegnazione
dell’incarico di segretario verbalizzante, così da dare una motivazione del
perché la nomina viene assegnata per tutto l’anno a quel determinato docente
invece che a un altro. In quella sede si potrà altresì stabilire un compenso
per tale attività e indicare il nominativo del collega di classe che subentrerà
in caso di assenza del segretario.
Nel caso di docente
nominato segretario per tutto l’anno, il compenso per svolgere la funzione non
sembrerebbe infatti illegittimo: è vero che la stesura del verbale non dovrebbe
comportare retribuzione alcuna in quanto attività obbligatoria, però è anche
vero che se non c’è una rotazione all’interno del CdC ma è sempre lo stesso docente che verbalizzerà
le sedute di tale attività si andrebbe a configurare come “supplementare”
rispetto a quella degli altri docenti del CdC, tenendo soprattutto presente che
il verbale che dovrebbe essere steso, letto ed approvato a conclusione
dell’adunanza per prassi è compilato in un momento successivo.
Fatte queste
considerazioni non bisogna discostarsi da quello che è e rimane l’obbligo del docente:
se individuato dal dirigente scolastico
come segretario del CdC, non può rifiutarsi, fermo restando la possibilità di
proporre che la designazione del segretario venga fatta di volta in volta
in occasione delle singole riunioni
oppure quella di far presente alle RSU che tale attività venga retribuita
(appunto perché affidata per tutto l’anno allo stesso docente).
Il coordinatore del consiglio di classe
Il coordinatore di
classe, a differenza del segretario del CdC, non è previsto da nessuna norma:
la funzione di coordinare è propria del dirigente scolastico.
Coordinare un CdC è
quindi una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può
essere appunto da lui conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di
solito valida per l’intero anno scolastico.
La figura del
coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto
corrispondente all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per
quanto non normata e quindi atipica, ritenuta dai dirigenti ormai
indispensabile.
I compiti del
coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti
dall’ordinamento, e per questo possono cambiare a seconda della scuola in cui
si viene nominati a svolgere tale funzione.
Considerazioni
Il
docente individuato coordinatore di classe è delegato dal dirigente scolastico.
Come già detto, la
figura del coordinatore non è però prevista dall’ordinamento.
In questo caso, quindi, e a differenza di ciò che accade con l’incarico del
segretario del CdC, si ritengono obbligatorie tali procedure ai fini della
validità dell’assegnazione e dello svolgimento dell’incarico:
1.La figura del
coordinatore di classe dev’essere prevista nel POF dell´istituto (ai sensi
dell’art. 3/1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
2. Il dirigente
scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina
devono essere indicate le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa
retribuzione accessoria.
In quanto attività supplementare la retribuzione è infatti necessaria
(dev’essere stabilita nella contrattazione d’istituto).
3. L’incarico non può
essere imposto. Il dirigente non può infatti procedere unilateralmente
all’affidamento di deleghe. Esse divengono operative dopo l’accettazione
esplicita da parte dei docenti.
4. L’assunzione
dell’incarico da parte del docente è assolutamente facoltativa, non rientra
infatti tra le attività regolate dal Contratto.
5. Il docente non
solo ha la facoltà di accettare o meno l’incarico ma una volta accettato potrà
rinunciare ad esso senza che ci sia bisogno di particolari giustificazioni.
Un
docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di
funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello
stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli
di classe).
Le due figure però devono essere distinte quando il coordinatore
viene delegato dal dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC. In
questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non
possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente
è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico
presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare. Se il DS è
assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta,
in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente
segretario.
Si può
rinunciare al ruolo di Coordinatore di classe?
Mentre l’art. 5/5 del D.Lgs. n.297/1994 prevede la figura
del Segretario, per il Coordinatore non è previsto alcun riferimento normativo
e, difatti, per “costituirsi” bisogna che ci sia una delega da parte del
Dirigente al docente individuato a svolgere la funzione, ma a sua volta la
delega per essere valida ha bisogno dell’accettazione da parte dell’interessato
(è uno scambio tra proposta e accettazione).
La proposta da parte del Dirigente dovrà essere
effettuata per iscritto e dovrà contenere i compiti da svolgere, la durata
dell’incarico e la relativa retribuzione (quest’ultima potrà essere stabilita
in sede di contrattazione di istituto).
Una volta ricevuta la proposta, il docente potrà
accettarla o rifiutarla in quanto l’incarico di coordinatore non è obbligatorio
ma “supplementare” alla funzione docente.
Inoltre, se per tale incarico non fosse prevista una
retribuzione, la delega dovrà ritenersi nulla.
lunedì 22 ottobre 2018
Diplomati magistrale - La nota del MIUR per depennarli dalle GaE
Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento - sentenza Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18.
LA TECNICA DELLA SCUOLA - Dalla scuola gramsciana a quella delle competenze: evoluzione o involuzione? Di Alvaro Belardinelli
Che direbbe oggi Antonio Gramsci della direzione verso cui la Scuola italiana sta andando? Che direbbe della didattica “per competenze” e degli attacchi alla tradizionale impostazione ella Scuola basata sulle conoscenze “forti”, tipica della Scuola italiana? Nei “Quaderni dal Carcere” (4 [XIII], 55), Gramsci scrive che, già ai suoi tempi, la Scuola «preoccupata di un immediato interesse pratico, prende il sopravvento sulla scuola “formativa” immediatamente disinteressata». E chiarisce che questo tipo di scuola, «predicata come “democratica”», è al contrario «destinata a perpetuare le differenze sociali». Pertanto Gramsci considera democratica proprio la Scuola basata sullo studio approfondito e disinteressato, senza scopi pratici, senza finalità lavorative e professionalizzanti immediate, ma finalizzata alla creazione del pensiero critico... https://www.tecnicadellascuola.it
domenica 7 ottobre 2018
Repubblica.it - Alessandria, il sindaco leghista dice no all'intitolazione del liceo a Umberto Eco: "Lede la memoria"
Bocciata la proposta del preside del "Plana", dove il filosofo alessandrino studiò, nonostante ci fosse anche l'autorizzazione della famiglia. La città si divide. Il Pd in Senato: "Decisione che offende e rattrista" di JACOPO RICCA "N'Eco profeta in patria". Magari il semiologo avrebbe usato uno dei suoi ironici calembour per commentare la mancata intitolazione al suo allievo più illustre, Umberto Eco appunto, del liceo classico Plana di Alessandria. A bocciare l'idea è la giunta comunale guidata dal sindaco leghista Gianfranco Cuttica di Revigliasco, eletto nel giugno scorso. "Bisogna coniugare lo slancio sotteso alla proposta di reintitolazione dell'istituto con la conservazione della memoria del passato, poiché è non dimenticando che si costruisce il futuro" scrive il primo cittadino nella delibera che dà parere negativo alla proposta fatta Roberto Grenna, attuale preside dell'istituto frequentato da Eco, che da qualche anno ha unito il liceo classico (intitolato all'astronomo ottocentesco Giovanni Plana, nato a Voghera in provincia di Pavia, che per otto anni insegnò nella scuola di artiglieria di Alessandria prima di essere chiamato a Torino) alle vecchie magistrali "Saluzzo" e che ora si chiama "Saluzzo - Plana"... https://torino.repubblica.it
FLC CGIL - Graduatorie di istituto ATA e docenti: verifiche e controlli da parte delle scuole
Graduatorie
di istituto ATA e docenti: verifiche e controlli da parte delle
scuole
I
controlli e le verifiche da effettuare all’atto della prima assunzione. Una
scheda di lettura FLC CGIL per supportare il lavoro delle
segreterie.
04/10/2018
Una
volta pubblicate le graduatorie definitive, in corso di vigenza nel triennio
2017/2019, all’atto della costituzione del primo rapporto di lavoro, le
scuole sono tenute ad effettuare tempestivamente verifiche e
controlli in merito alle dichiarazioni dei candidati ai sensi dell’art. 7
del DM 640/17; dell’art. 8 del DM 374/17; e in base alle disposizioni
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/00).
Controlli:
tempi e modalità
La
valutazione è la prima attività di controllo della
domanda stessa per cui, se in fase d’inserimento delle domande, si rilevano
omissioni, imprecisioni, errori materiali o incongruenze si deve avvisare
l'aspirante e chiederne la regolarizzazione (art. 71, comma 3, DPR
445).
I
controlli possono avvenire poi anche a campione,
in caso si abbiano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate
(art. 71, comma 1, DPR 445). Infatti, l’inserimento in graduatoria è già di per
sé una situazione giuridica tale da legittimare il controllo da parte di tutte
le scuole in cui, nelle loro graduatorie d’istituto, è collocato l’aspirante a
supplenza, secondo gli artt. 71 e 72 DPR n.445/00, indipendentemente
dall’instaurazione del rapporto di lavoro.
Personale
ATA: la competenza dei controlli di merito è del dirigente scolastico
che attribuisce la supplenza e va effettuato immediatamente all’atto
dell’instaurazione del rapporto di lavoro. La verifica va fatta per tutte le
graduatorie d’inclusione.
La
verifica è, quindi, in capo al Dirigente all’atto dell’instaurazione del
rapporto di lavoro, ma la scuola che dovrà poi operare a sistema è quella che
gestisce la domanda.
Qualora
la scuola che conferisce la supplenza non sia la capofila, il controllo va
richiesto alla scuola capofila che ha gestito la domanda.
A
questo proposito la FLC CGIL aveva chiesto al MIUR una nota di chiarimento
(finora senza risposta), al fine di uniformare la procedura dei controlli del
personale ATA a quella dei docenti, dal momento che sul DM 640/2017 la
competenza dei controlli non è sufficientemente chiara ed
omogenea.
I
candidati che avevano già avuto la “validazione” della loro posizione nel corso
del triennio 2014/2017 (con o senza modifiche) e che hanno confermato tale
posizione non saranno nuovamente soggetti ai controlli. Diversamente, i
controlli dovranno essere effettuati in caso di nuovi inserimenti e di
aggiornamento.
Personale
docente: il controllo delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti viene
effettuato dal dirigente scolastico, in occasione della stipula del primo
rapporto di lavoro, nel periodo di vigenza delle graduatorie. Il controllo deve
essere effettuato dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda
dell'aspirante, anche se richiesto da altre scuole interessate, e deve
riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le
graduatorie richieste in cui è risultato incluso.
Come
si fanno i controlli
Le
scuole sono tenute ad effettuare controlli diretti su tutte le dichiarazioni
presentate che fanno riferimento ad enti pubblici (acquisendo d’ufficio
idonea documentazione dalle scuole presso le quali il servizio è stato
prestato), mentre possono richiedere la documentazione relativa ai servizi
svolti presso enti privati, salvo la verifica diretta del versamento dei
contributi presso gli enti previdenziali.
Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o,
comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i
quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di
legge. I periodi per i quali è prevista la conservazione del posto senza assegni
non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni
legislativamente o contrattualmente disciplinate, per le quali la conservazione
del posto senza assegni è computata nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti.
Il dirigente
scolastico, nell’effettuare il controllo deve garantire la massima
trasparenza nei riguardi degli atti che produce con le sue eventuali decisioni.
Egli, infatti deve individuare e rendere note le misure per l'efficiente,
efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la
loro esecuzione. Il controllo deve essere effettuato entra 30 giorni (art. 72,
commi 1 e 2, DPR 445/00).
Se
la convalida dei dati è positiva, il dirigente scolastico comunica
all’interessato e alle altre scuole la convalida dei
dati.
In
caso di mancata convalida dei dati da parte del dirigente scolastico, il quale
però non ha rilevato falsità, bensì semplici irregolarità, omissioni o
incongruenze, costui ne dà notizia all’interessato e ne chiede la
regolarizzazione o il completamento (art. 71, comma 3, C).
Effettuata
tale operazione, il dirigente assume le conseguenti determinazioni e, se gli
errori comportano modifiche dei punteggi e delle posizioni assegnate
all’aspirante per l’eventuale servizio prestato sulla base di erroneo punteggio,
i nuovi dati devono essere immediatamente aggiornati nel sistema informativo per
i necessari adeguamenti e comunicati alle altre scuole interessate. Di questo va
data comunicazione all’aspirante e, anche in questo caso, si rilascia
certificazione di convalida dei dati, eventualmente corretti e/o
modificati.
Sulla
base di questa verifica, il punteggio attribuito in assenza del titolo di studio
richiesto per l’accesso e assegnato nelle precedenti graduatorie di istituto di
terza fascia, sarà dichiarato, con provvedimento del dirigente scolastico, come
prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non può
essere attribuito alcun punteggio.
False
autocertificazioni e dichiarazioni mendaci
Le
autodichiarazioni mendaci o certificazioni o autocertificazioni false implicano
una responsabilità penale, l’interruzione del rapporto di lavoro, l’esclusione
dalla procedura per tutti i profili e graduatorie in cui si è inseriti e
l’irrorazione di sanzioni (artt. 75 e 76 DPR 445/17).
Le
dichiarazioni individuate come false comportano:
·
il
depennamento dalle graduatorie
·
la
rescissione del contratto in atto
·
il
mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio
prestato
·
la
denuncia all’autorità giudiziaria.
Si
sottolinea, dunque, l’importanza di procedere con puntualità e accuratezza
alle verifiche, nell’interesse della scuola e dei lavoratori, in modo da
evitare situazioni difficili da dirimere a causa del troppo tempo intercorso da
quando le dichiarazioni erano state rese.
Questo
al fine di perseguire due obiettivi conformi alla Costituzione: “evitare
l’instaurazione di un rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in
violazione del principio di lealtà che costituisce uno dei cardini dello stesso
rapporto (art. 98 Cost.) e tutelare l’uguaglianza dei
concorrenti pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato
alla selezione con documenti falsi o viziati” (vedere sentenza della Corte
Costituzionale n. 329 del 2007).
La
FLC CGIL,
a questo proposito, ha da tempo ribadito che, la valutazione e
l’inserimento delle domande (quasi due milioni per gli ATA e circa
settecentomila per i docenti) da parte delle segreterie è un lavoro molto
complesso e farraginoso, che manca a tutt’oggi del supporto necessario di un
ufficio ministeriale territoriale che funga da cabina di regia, al fine di
definire dei criteri di valutazione omogenei in tutto il territorio
nazionale.
Prosegue
la nostra battaglia contro le molestie burocratiche e
per lo spostamento presso altri uffici ministeriali di queste e di altre
pratiche seriali.
Esame di Stato 2018/2019 - documento di lavoro e indicazioni metodologiche e operative
Slide Maturità 2019 (Miur)
Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative circolare ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 esame di stato istruzione secondaria di secondo grado a s 2018 2019 prime indicazioni operative Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017) circolare ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 all 1 documento di lavoro Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo circolare ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018 all 2 indicazioni metodologiche e operative
LA TECNICA DELLA SCUOLA - Docenti dipendenti regionali e non più statali
“Tra pochi giorni, probabilmente il 22 ottobre, il Consiglio dei ministri varerà il disegno di legge sull’autonomia del Veneto, cui seguirà a breve quello della Lombardia, dell’Emilia Romagna e di altri territori del centro e del Nord”: lo annuncia, sulla propria pagina Facebook, Enrico Panini, assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività Produttive del Comune di Napoli e già segretario della Cgil-Scuola dal 1998 al 2004 e della Flc-Cgil dal 2004 al 2008. “Le materie di cui si parla nell’autonomia – aggiunge Panini – sono 23, troppe anche solo per elencarle. Ma una sola è decisiva: l’istruzione. La scuola italiana insomma da funzione statale diventerà a breve una funzione regionale, al pari degli orari dei mercati rionali”...https://www.tecnicadellascuola.it
mercoledì 3 ottobre 2018
I colloqui con i professori? Nel Cagliaritano se paghi 3 euro salti la coda a scuola
Polemica in istituto, il denaro serve a pagare la società che gestisce il servizio: «E’ assurdo, piuttosto gli insegnanti organizzino meglio gli appuntamenti con le famiglie» È lo stesso metodo usato dalle compagnie aeree low cost: chi paga salta la fila. E trova persino il posto assegnato. Come in aeroporto, ma in una scuola pubblica. Nei giorni dei classici colloqui tra genitori e docenti. Il ticket per scamparsi le lunghe code prima di incontrare i professori costa 3 euro: idea dell’istituto comprensivo di Selargius... LA STAMPA
SCUOLA - CCNL 19.04.2018, articolo 41 - per salvaguardare la continuità didattica e di servizio
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e Ricerca. Triennio 2016-2018. Titolo VI - Disposizioni particolari Art. 41 - Disposizioni speciali per la Sezione Scuola 1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie. 2. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative." 3. Con riferimento all'art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 (Modalità di prestazione dell'orario), il primo capoverso è così sostituito: "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".
Flcgil – 01/10/2018 – Permessi per motivi personali e familiari dei docenti: confermato anche sul Sidi il diritto ad utilizzare i sei giorni di ferie
Flcgil – 01/10/2018 – Permessi per motivi personali e familiari dei docenti: confermato anche sul Sidi il diritto ad utilizzare i sei giorni di ferie Nessuna modifica con il nuovo CCNL al diritto dei docenti ad utilizzare anche i sei giorni di ferie previsti dal CCNL 2006-2009. Com’è noto, il CCNL del Comparto Istruzione e ricerca, in materia di permessi per motivi personali e familiari, consente al solo personale ATA la possibilità di fruire, in alternativa ai 3 giorni per anno scolastico, di 18 ore di permesso non soggette a recupero e documentate anche con autocertificazione. Per il personale docente continua ad applicarsi invece il comma 2 dell’art. 15 del CCNL 2006-2009 che prevede la possibilità di fruire, a domanda, di tre giorni di permesso per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione. Lo stesso comma prevede inoltre che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità (motivi personali o familiari documentati anche con autocertificazione), il docente possa fruire di ulteriori sei giorni corrispondenti ai sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica previsti dall’art. 13, comma 9, del CCNL 2006-2009, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma, cioè non subordinando tale fruizione alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio e comunque all’assenza di oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. Continuano però a pervenire segnalazioni di difficoltà che si verificherebbero nelle scuole relativamente alla fruizione da parte dei docenti dei sei giorni di ferie utilizzati per motivi personali e familiari, in aggiunta ai tre giorni previsti dall’art. 15 del CCNL 2006-2009, anche a causa di difficoltà di registrazione al SIDI della tipologia di assenza. Ricordiamo, a tale proposito, che dallo scorso mese di giugno, come si evince dalla nota allegata, il SIDI è stato adeguato con la possibilità di inserire nel codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche ulteriori 6 giorni di ferie. Ribadiamo perciò che in presenza di documentati (anche mediante autocertificazione) motivi personali o familiari non è mai stato messo in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15 del CCNL 206-2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, senza che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione e senza alcuna discrezionalità da parte del dirigente scolastico a cui l’art. 15, comma 2, consente di sostituire il docente assente attribuendo ore eccedenti a docenti in servizio o, in caso di necessità, ricorrendo al supplente esterno. Ribadiamo infine che l’art. 5, comma 8, del dl 95/2012, convertito in legge 7 agosto n. 135, che ha previsto il divieto di monetizzazione delle ferie, vietando la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alle ferie non godute, non ha alcuna attinenza e dunque non avuto alcun riflesso su quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15 del CCNL che continua a mantenere la sua piena validità ad esigibilità da parte dei docenti.
martedì 3 luglio 2018
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2018/2019: sottoscritto il nuovo contratto
Il 28 giugno 2018 è stato sottoscritto il CCNI sulla mobilità annuale 2018/2019. L’accordo ricalca per gran parte il CCNI dello scorso anno. Due i punti principali riguardanti le assegnazioni provvisorie: 1) cancellato l’obbligo di convivenza con il genitore al quale ci si intende ricongiungere (art. 7 co.1); 2) è stata aggiunta una fase (la numero 41 dell’allegato 1) per permettere al personale docente sprovvisto di titolo di specializzazione sul sostegno di poter ottenere, in subordine ed in via derogatoria e straordinaria, il ricongiungimento per un anno anche su un posto di sostegno (art. 7 co.16), purché detto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato. CONTRADO COLLEDIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LEASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO2018/19 Le aree delle Istanze On Line per la presentazione delle domande saranno aperte dal 13 luglio al 23 luglio per la scuola primaria e dell’infanzia dal 16 luglio al 25 luglio per la scuola secondaria di primo e secondo grado.