mercoledì 21 marzo 2018

INPS - Indennità di disoccupazione NASpI e compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, anche di tipo intermittente o come OTD in agricoltura. Chiarimenti sull’applicazione dell’istituto della sospensione della prestazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 22 del 2015.





giovedì 15 marzo 2018

Mobilità del personale docente, educativo e ATA - 2018/2019








TEMPISTICA
personale docente
dal 3 aprile al 26 aprile 2018
personale ATA
dal 23 aprile al 14 maggio 2018
personale educativo
dal 3 maggio al 28 maggio 2018

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI
Scuola dell’Infanzia: 8 giugno 2018
Scuola Primaria: 30 maggio 2018
Scuola secondaria I grado: 25 giugno 2018
Scuola secondaria II grado: 10 luglio 2018
Personale educativo: 10 luglio 2018
Personale ATA: 16 luglio 2018
Personale verso i Licei musicali 28 maggio 2018

ISTANZE ONLINE
personale docente
personale ATA
personale educativo

CARTACEA
personale docente che chiede mobilità professionale verso i licei musicali

giovedì 8 marzo 2018

MIUR – Nota prot. n. 11970 del 06-03-2018 – Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia: Istanza POLIS modello D3 per la scelta delle sedi








 Personale ATA – Graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia


mercoledì 7 marzo 2018

Indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA. Indizione dei concorsi nell’anno scolastico 2017/18. Graduatorie a. s. 2018/19.








Contratto scuola 2018 - art. 28

Contratto scuola 2018 - art. 28 - Attività dei docenti






Contratto scuola 2018 - art. 28

Art. 28

Attività dei docenti

1. Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

3.Il potenziamento dell’offerta formativa comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.

4. Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della legge n. 107 del 2015.

 

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Ccnl scuola 2007 art. 28

Attività di insegnamento

1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento-, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7

5. Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per 27 supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell’obbligo, alle finalità indicate al comma 2, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

9. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

 

Articolo 25 del Dlgs 165/2001

Dirigenti delle istituzioni scolastiche

Comma 5

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

 

Legge n. 107 / 2015

83. Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

lunedì 5 marzo 2018

Flc cgil - Contratto 2018 - permessi, congedi, assenze per il personale ATA



giovedì 1 marzo 2018

Assenze per malattia, in vigore le nuove regole del 2018. Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017








Assenze per malattia, in vigore le nuove regole del 2018
Dal 13 gennaio 2018, è entrato in vigore il decreto che stabilisce nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori del pubblico impiego. Il decreto stabilisce le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ma lascia invariate le fasce di reperibilità (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221)


(GU n.302 del 29-12-2017)

Vigente al: 13-1-2018

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera l);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, gli articoli 18 e 22;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in particolare, l'articolo 5;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

A d o t t a

il seguente regolamento: 

Art. 1
Richiesta della visita di controllo 

1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

2. L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.

3. La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.


Art. 2
Svolgimento delle visite fiscali 

1. Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
Fasce orarie di reperibilita' 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

2. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Art. 4
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita' 

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Art. 5
Verbale di visita fiscale 

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e' tenuto a redigere, nelle modalita' telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.

2. Il verbale e' trasmesso telematicamente all'INPS per le attivita' di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

3. L'esito del verbale e' reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.

4. Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalita' indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6
Variazione dell'indirizzo di reperibilita' 

1. Il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilita', durante il periodo di prognosi.

Art. 7
Mancata effettuazione della visita fiscale 

1. In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

2. Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, idonee a garantirne la conoscibilita' da parte del destinatario.


Art. 8
Mancata accettazione dell'esito della visita 

1. Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

2. Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

3. In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita' stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 9
Rientro anticipato al lavoro 

1. Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.

2. Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Art. 10
Abrogazioni 

1. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 ottobre 2017 

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia   

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti 

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2017, n. 2404

Presentazione modello D3 ATA – Adempimenti preliminari (nota Miur 0011105 - 27/02/2018)








Presentazione modello D3 ATA